In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 5 aprile 2016, n. 364
Standard minimi per la formazione nel settore del soccorso e dell'emergenza urgenza. Revoca delle deliberazioni 22 aprile 2013, n. 615, del 3 giugno 2013 n. 832 e del 22 luglio 2014, n. 923

Visualizza documento intero

Criteri e requisiti minimi per la formazione dell'autista soccorritrice o dell'autista soccorritore e della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario

Definizione

L'autista soccorritrice o l’autista soccorritore e la soccorritrice o il soccorritore volontari sono dipendenti o volontari delle associazioni di soccorso, che presentando i requisiti per l'ammissione, hanno concluso una formazione uniforme e operano nel trasporto dei pazienti e/o nel servizio di soccorso ed inoltre si formano costantemente nel loro settore.

La qualificazione, il campo di azione e i compiti dell’autista soccorritrice o dell’autista soccorritore, della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario non sono diversi, la differenza consiste nel rapporto di impiego presso un’organizzazione di soccorso per autiste soccorritrici o autisti soccorritori e di volontariato per la soccorritrice volontaria o per il soccorritore volontario.

Livello di formazione A

Presupposti di ammissione

Le e gli aspiranti possono accedere alla formazione del livello di formazione A previa presentazione di un certificato medico, che attesti l'idoneità sia fisica che psichica per prestare servizio di trasporto e di soccorso. A 17 anni compiuti è possibile iniziare la formazione teorica. A 18 anni compiuti si potrà prestare servizio pratico su ambulanza di trasporto/soccorso e ottenere la qualifica di livello A.

Argomenti

• Introduzione, funzioni vitali, modelli comunicativi e organizzativi nel servizio di soccorso, mezzi di soccorso: 8 ore

• BLS-D (rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno): 8 ore

• Apparato motorio, tecniche di posizionamento del paziente, sussidi, valutazione del paziente, medicazione delle ferite e tecniche di bendaggio: 8 ore

• Emergenze particolari, elisoccorso, igiene: 8 ore

• Manovre di base nell’assistenza al paziente traumatizzato: 8 ore

• Fondamenti giuridici, riassunto dei contenuti, esame finale: 8 ore

Entità formativa

La formazione teorica prevede un minimo di 48 ore. In alternativa, i blocchi teorici possono essere effettuati in modalità e-learning con valutazione finale.

L’entità formativa pratica di complessive 90 ore di servizio e degli almeno 5 interventi documentati come terzo membro di equipaggio su un automezzo di soccorso, può anche essere sostituita da almeno 15 interventi come terzo membro di equipaggio nel trasporto infermi o di soccorso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate.

Requisiti di ammissione all’esame

1. È necessaria la presenza al 90% della formazione complessiva.

2. Almeno 90 ore di servizio e almeno 5 interventi come terzo membro d'equipaggio nel servizio di trasporto di soccorso oppure almeno 15 interventi nel trasporto infermi, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate, previo parere positivo della o del tutor.

3. Possesso della certificazione BLS-D o equivalente, in corso di validità, come da linee guida riconosciute in campo internazionale.

La documentazione va inoltrata 2 settimane prima dell'esame finale all’organizzazione di soccorso di appartenenza.

Esame finale

Al termine della formazione teorica e pratica è possibile partecipare all'esame finale. In caso di risultato negativo esiste una possibilità di ripetizione. Nel caso fosse negativo anche il risultato del secondo esame, il corso va completamente ripetuto.

Svolgimento della prova d'esame

• Esame scritto

• Esecuzione di singole manovre e operazioni: la o il partecipante estrae da uno schedario una scheda contenente 2 o 3 quesiti o compiti da svolgere

• Per ottenere una valutazione positiva, vanno eseguite correttamente almeno due delle operazioni richieste.

Segue poi una prova sulla capacità di eseguire correttamente le tecniche d'immobilizzazione e trasporto.

Si verificano le singole operazioni da eseguire in caso di trauma.

In particolare va dimostrata la capacità di:

- Applicare il collare cervicale

- togliere un casco

- immobilizzare gli arti inferiori nel materassino a depressione e/o altri ausili in uso secondo i protocolli d’emergenza

- immobilizzare gli arti superiori con gli ausili di immobilizzazione previsti dai protocolli d’emergenza.

Commissione d'esame

La commissione d'esame è composta da almeno tre membri, di cui una formatrice o un formatore dell'organizzazione, un medico o infermiera o infermiere del Servizio di emergenza provinciale ed un'altra o un altro esperto nell'ambito della medicina d'urgenza-emergenza.

Aggiornamenti e ricertificazione

Le collaboratrici e i collaboratori con livello di formazione A devono frequentare un corso di aggiornamento specifico annuale di 8 ore e documentare la partecipazione a almeno 10 interventi annuali nel trasporto infermi.

In caso di mancato assolvimento decade la qualifica di livello A.

Aspettativa

È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza.

Livello di formazione B

Presupposti di ammissione

I partecipanti possiedono la qualifica di "formazione di livello A".

Argomenti

• Introduzione, funzioni vitali, coscienza e respirazione: 8 ore

• Sistema cardiocircolatorio, valutazione del paziente, sussidi: 8 ore

• training e simulazioni BLS-D,: 8 ore

• Quadri clinici, strategie d'intervento, indicazioni di richiesta di intervento del medico d'emergenza, collaborazione con il servizio di emergenza provinciale 118: 8 ore

• BTLS secondo livello (assistenza di base al paziente traumatizzato): 8 ore

• Emergenze termiche, stati di shock, collaborazione con il team e l’elisoccorso: 8 ore

• Igiene, quadro clinico internistico, valutazione del paziente, documentazione (protocollo del servizio di soccorso): 8 ore

• PBLS-D (rianimazione pediatrica cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno): 8 ore

• Fondamenti giuridici, sintesi dei moduli precedenti, preparazione all'esame finale: 8 ore

• Esame finale: 8 ore

Entità formativa

La formazione teorica prevede un minimo di 80 ore. In alternativa, i blocchi teorici possono essere effettuati in modalità e-learning con valutazione finale.

L’entità formativa pratica di complessive 210 ore di servizio e 10 interventi documentati come terzo membro di equipaggio nel servizio di trasporto di soccorso, può essere anche sostituita da almeno 25 interventi come terzo membro di equipaggio nel trasporto di soccorso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate, previo parere positivo della o del tutor.

Requisiti di ammissione all’esame

1. È necessaria la presenza al 90% di tutta la formazione.

2. Corso BLS- D e PBLS-D Provider (o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale)

La documentazione va inoltrata 2 settimane prima dell’esame finale all’organizzazione di soccorso appartenenza.

Esame finale

Al termine della formazione sia teorica che pratica è possibile partecipare all’esame finale. In caso di risultato negativo è possibile ripetere sia la parte teorica sia quella pratica. Nel caso fosse negativo anche il risultato del secondo esame, il corso va completamente ripetuto.

Modalità dell'esame

• Esame scritto

• Esempi applicativi pratici.

Commissione d'esame

La commissione d'esame è composta da almeno tre membri, di cui una formatrice o un formatore dell'organizzazione, un medico o infermiera o infermiere del Servizio di emergenza provinciale e un'altra esperta o un altro esperto nell'ambito della medicina d’urgenza/ emergenza.

Aggiornamento e ricertificazione

Le collaboratrici e i collaboratori con livello di formazione B devono frequentare un corso di aggiornamento annuale specifico di 8 ore e documentare la partecipazione a almeno 10 interventi annuali nei trasporti di soccorso.

In caso di mancato assolvimento decade la qualifica di livello B.

Aspettativa

È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza.

Collaboratrici e collaboratori stagionali

Il servizio stagionale non può avere una durata superiore a 30 giorni consecutivi.

Le autiste soccorritrici e autisti soccorritori e le soccorritrici volontarie e soccorritori volontari stagionali provenienti dalla Provincia autonoma di Trento e da altre Regioni dovranno produrre all’Associazione di soccorso che li prende in carico i certificati BLS-D e PBLS-D o equivalenti, in corso di validità come da linee guida internazionali, nonché la documentazione sulla formazione effettuata nella sede di provenienza. Responsabile per il nulla osta per l’effettuazione dell’attività di soccorso sono la Direttrice o il Direttore Sanitario in accordo con la o il Presidente dell’Associazione di soccorso ospitante.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionActionAllegato A)
ActionActionAllegato B)
ActionActionAllegato C)
ActionActionAllegato D)
ActionActionAnlage E)
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico