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c) Legge provinciale 18 marzo 2016, n. 51)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 22 marzo 2016, n. 12.

Art. 9

(1) Nel comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra “30” è sostituita dalla cifra “10”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra “20” è sostituita dalla cifra “5”.

(3) Nel comma 4 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola “tre” è sostituita dalla parola “sei”.

(4) Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: „L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro.“

 

(5) Nel comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole “comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo” sono sostitute dalle parole “comunicazione di avvenuta conclusione dell’istruttoria”.

(6) Alla fine del comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene un’esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell’agevolazione.“