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c) Legge provinciale 18 marzo 2016, n. 51)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 22 marzo 2016, n. 12.

Art. 2

(1) Alla fine del comma 4 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Se nei 25 anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di agevolazione dei lavori di recupero presso l’abitazione, dall’agevolazione è escluso solo questo tipo di interventi.“

(2) Il comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

„6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali, disciplinate dal presente capo e dal capo 7, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero. In ogni caso si considera recupero l’ampliamento nella misura massima di una abitazione popolare con una superficie utile abitabile fino a 110 m2. Ai fini del bonus energia per interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 3 della delibera della Giunta provinciale 5 agosto 2014, n. 964, si considerano recupero i solai non abitabili, in regola, recuperati a fini abitativi anche con superamento del 20 per cento di ampliamento di cubatura, se questi solai sono alzati fino ad arrivare alle misure indispensabili ai fini dell’abitabilità. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata esclusivamente nel solaio e la superficie utile abitabile dell’abitazione non può superare 110 m2.“