1. Gli aiuti possono essere erogati alle cooperative di trasformazione e commercializzazione del latte con sede operativa in provincia di Bolzano i cui soci sono imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli con sede operativa in provincia di Bolzano.
2. Beneficiari finali sono le microimprese singole o associate che soddisfano i criteri di cui al punto 35, numero 13, degli Orientamenti e che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone montane ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Essi devono inoltre essere agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; inoltre essi devono rispettare le norme concernenti i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”, e successive modifiche.
3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le microimprese in difficoltà ai sensi del punto 35, numero 15, degli Orientamenti.
4. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.