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Delibera 16 febbraio 2016, n. 167
Concessione di aiuti per compensare gli svantaggi logistici nella consegna di latte di qualità in zone di montagna

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per compensare gli svantaggi logistici nella consegna di latte di qualità in zone di montagna

Articolo 1
Oggetto degli aiuti

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per compensare gli svantaggi logistici connessi alla consegna di latte di qualità in zone di montagna da parte di microimprese, ai sensi della parte II, sezione 1.1.7 (Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di seguito denominati Orientamenti, e ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10.

Articolo 2
Beneficiari degli aiuti

1. Gli aiuti possono essere erogati alle cooperative di trasformazione e commercializzazione del latte con sede operativa in provincia di Bolzano i cui soci sono imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli con sede operativa in provincia di Bolzano.

2. Beneficiari finali sono le microimprese singole o associate che soddisfano i criteri di cui al punto 35, numero 13, degli Orientamenti e che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone montane ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Essi devono inoltre essere agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; inoltre essi devono rispettare le norme concernenti i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”, e successive modifiche.

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le microimprese in difficoltà ai sensi del punto 35, numero 15, degli Orientamenti.

4. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3
Presupposti per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi esclusivamente ad imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e associate in cooperative, che sono situate in zone soggette a vincoli naturali come definite nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Il latte di qualità prodotto dalle imprese agricole associate in cooperative deve corrispondere ai requisiti previsti dalla legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, in materia di contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati.

3. Il costo logistico medio standard sostenuto per la raccolta del latte di qualità dalla cooperativa deve essere superiore alla media provinciale di detti costi.

Articolo 4
Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande per la concessione di un aiuto devono essere presentate dalle cooperative di trasformazione e commercializzazione del latte entro il 30 settembre dell’anno di riferimento alla Ripartizione provinciale Agricoltura. Le domande devono essere corredate di un preventivo dei costi derivanti dagli svantaggi logistici connessi alla raccolta del latte che dovranno essere sostenuti nell’anno in corso.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome della cooperativa richiedente;

b) il numero e le dimensioni delle imprese socie;

c) la sede della cooperativa e una descrizione delle caratteristiche del bacino di raccolta (altitudine delle imprese agricole socie e distanza media dal centro di trasformazione e commercializzazione).

Articolo 5
Ammontare dell’aiuto

1. Ai fini del calcolo dell’aiuto, viene calcolato sia il costo logistico medio standard per la raccolta di latte di qualità sostenuto da ciascuna cooperativa con sede operativa in provincia di Bolzano che la media provinciale di tali costi logistici medi standard. Nel calcolo del costo logistico medio standard per la raccolta di latte di qualità di ogni singola cooperativa si considerano tutti i parametri di rilievo, come la frequenza di raccolta (giornaliera o ogni due giorni), la distanza della sede aziendale o del punto di raccolta dal centro di trasformazione e commercializzazione.

2. L’aiuto è erogato annualmente alle cooperative che hanno un costo logistico medio standard per la raccolta di latte di qualità che supera la media provinciale di tali costi. In base alla disponibilità di fondi nel bilancio provinciale dell'anno di riferimento, ad ogni cooperativa può essere erogato un aiuto fino ad un ammontare massimo pari alla differenza tra il suo costo logistico medio standard per la raccolta di latte di qualità e la media provinciale di tali costi logistici medi standard. L’aiuto è erogato ad ogni cooperativa in base agli ettari totali di superficie foraggera di tutte le imprese socie.

3. L’aiuto ricevuto da ogni cooperativa è suddiviso fra i soci sulla base degli ettari di superficie foraggiera di ciascuno di essi. L’importo minimo dell’aiuto è pari a 25 euro/ha e l’importo massimo a 450 euro/ha di superficie foraggiera. Per le aziende agricole con superficie foraggiera compresa tra 5,01 ha e 10 ha l’aiuto è ridotto del 10 per cento, per quelle con superficie foraggiera tra 10,01 ha e 20,00 ha l’aiuto è ridotto del 30 per cento, mentre per le aziende con superficie foraggera superiore a 20,00 ha l’aiuto è ridotto dell’80 per cento.

Articolo 6
Liquidazione dell’aiuto

1. L’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura provvede alla liquidazione dell’aiuto, previa verifica della regolare presentazione della domanda e dei dati ivi contenuti e dopo avere eseguito i controlli a campione ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 7
Revoca

1. Se durante il controllo a campione ai sensi dell’articolo 8 o dopo la liquidazione dell’aiuto si accertasse la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto ovvero il mancato rispetto degli impegni indicati nella domanda di concessione dell’aiuto, al richiedente/beneficiario non viene concesso l’aiuto o gli viene revocato per intero; qualora l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 8
Controlli

1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i controlli a campione sono eseguiti annualmente su almeno il sei per cento delle domande di aiuto presentate.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. Oggetto del controllo sono il rispetto delle prescrizioni e la veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 9
Divieto di cumulo

1. L’aiuto è cumulabile con altri aiuti ricevuti per coprire gli stessi costi ammissibili, a condizione che non si superino i limiti definiti dal punto 258 degli Orientamenti.

Articolo 10
Efficacia e applicabilità

1. Il presente regime di aiuti è già stato notificato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Con decisione n. C (2015) 78929 del 4 dicembre 2015 la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Pertanto esso è efficace.

2. Questo regime di aiuto termina con il 31 dicembre 2020.

 

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