(1) Nel penultimo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: “per un anno dal momento della confisca” sono sostituite dalle parole: “per un periodo di almeno sei mesi fino a un massimo di un anno dal momento della confisca, in funzione della gravità dell’infrazione”.
(2) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “In caso di reiterazione della violazione entro 10 anni dal giorno dell’accertamento della prima infrazione contestata nei modi di legge, viene imposto un divieto di detenzione di animali di almeno un anno fino a un massimo di 4 anni, in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di nuova reiterazione e per ogni successiva, il divieto di detenzione di animali è ogni volta di almeno 2 anni fino a un massimo di 8 anni.”