(1) Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: “esclusivamente per i propri animali” sono soppresse.
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. È possibile trasportare, con propri mezzi, animali, anche di altri proprietari, sugli alpeggi o sui pascoli, senza alcuna limitazione chilometrica.”