(1) In base alla struttura vigente degli inquadramenti del personale provinciale si considerano mansioni di pari livello e categoria legale quelle relative alla medesima qualifica funzionale, nonché quelle relative ai raggruppamenti di qualifiche I-III, IV-V, VI-VII, VIIter-VIII e VIII-IX. Le mansioni proprie delle categorie del personale amministrativo e del personale docente ed equiparato non sono considerabili mansioni di pari livello e categoria legale e pertanto i servizi svolti nelle due categorie non si sommano ai fini dei limiti temporali.
(2) Nell’ambito delle scuole, per il personale docente ed equiparato, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti previsti dall’ordinamento giuridico è consentita transitoriamente al fine di garantire la copertura dei servizi.