(1) Per la gestione e l’autorizzazione delle attività extraservizio del proprio personale i singoli enti possono utilizzare sistemi telematici.
(2) Ai fini della verifica del rispetto dei limiti, il personale comunica annualmente al proprio ente di appartenenza, entro il termine e secondo le modalità dallo stesso prestabiliti, i proventi lordi dell’attività extraservizio.
(3) Il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, relativo all’obbligo di comunicazione dei soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico a una persona dipendente da un ente pubblico, non trova applicazione se il personale interessato vi provvede direttamente.
(4) Gli enti di appartenenza eseguono controlli a campione sulle attività extraservizio autorizzate e possono eseguire controlli a campione su tutto il proprio personale.
(5) Le attività extraservizio autorizzate nell’anno solare sono pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo sul sito internet “Amministrazione trasparente“ dell’ente di appartenenza.
(6) L’esecuzione di un’attività extraservizio in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed eventualmente la revoca dell’autorizzazione.