(1) Il personale può svolgere attività extraservizio per un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare.
(2) In tal caso è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2. L’attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica. 4)