(1) Il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano alla sola Azienda Sanitaria e trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.”