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i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 181)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B. U. 29 dicembre 2015, n. 52.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002,  n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 6 (Copertura finanziaria delle leggi provinciali)

1. Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale che a quelli del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione provinciale Finanze, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta Ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale alle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

3. La copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

  1. mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
  2. mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
  3. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

(2) L’articolo 8 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Leggi che disciplinano spese pluriennali)

1. Le leggi provinciali che dispongono spese in conto capitale a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo, rinviando alla legge di stabilità annuale la determinazione delle quote destinate a gravare sugli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

2. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, relative ai canoni afferenti contratti di partenariato pubblico privato e per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura.”

(3) L’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9 (Termini per le procedure di spesa)

1. I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici determinano, per i provvedimenti di erogazione che comportano spese a carico del bilancio della Provincia, i termini entro i quali si deve provvedere ai necessari adempimenti, i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto di tali termini e i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio.

2. I criteri per l’attribuzione di vantaggi economici di natura corrente o in conto capitale devono prevedere che le relative spese vengano rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca. Per gravi e motivate ragioni, l’unità organizzativa responsabile del procedimento può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

3. I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.

4. I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti opere o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario indichi una data di inizio dei lavori e trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2, fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del vantaggio economico, istanza di concessione di un nuovo vantaggio economico, al fine di completare l’opera o l’investimento.

5. Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogati, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

6. Fino all’adeguamento dei suddetti criteri alle disposizioni della presente legge, ai provvedimenti di concessione dei vantaggi economici si applicano tali disposizioni.”

(4) L’articolo 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Bilancio di previsione gestionale)

1. Il bilancio di previsione gestionale è articolato, per l'entrata e per la spesa, in capitoli, in modo che a ciascun capitolo corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. I centri di responsabilità amministrativa corrispondono all’unità organizzativa competente, secondo quanto previsto dalla legge provinciale e dai regolamenti concernenti l’ordinamento della struttura dirigenziale.”

(5) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/bis (Documento di economia e finanza provinciale (DEFP))

1. Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) elaborato ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individua, in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un’indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

2. La Giunta provinciale approva il DEFP, acquisito il parere del Consiglio dei Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno.

3. La Giunta provinciale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio provinciale una nota di aggiornamento del DEFP medesimo. La nota di aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP.”

(6) L’articolo 19 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 19 (Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale)

1. Nel bilancio è iscritto un fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.”

(7) Dopo il comma 2 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore Generale/della Direttrice Generale, al fine di assicurare il concorso della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, adotta misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, impartendo alle unità organizzative della Provincia e agli enti individuati al comma 3 del suddetto articolo 79 istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento.

4. Gli organi di controllo contabile devono annotare, nei processi verbali delle sedute dei rispettivi organi collegiali, il rispetto delle istruzioni di cui al comma 3 da parte delle unità organizzative della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato.”

(8) Dopo il comma 4 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, commi 107 e 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.”

(9) Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22/bis (Legge di stabilità provinciale e legge collegata)

1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge di stabilità provinciale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e l’eventuale disegno di legge collegato.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge di stabilità provinciale può contenere:

  1. disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative all'istituzione o alla modifica della disciplina dei tributi locali;
  2. disposizioni in materia di personale provinciale e di personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
  3. disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l’istituzione di nuovi tributi di competenza provinciale.

3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFP, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Provincia e per l'adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale, nonché l’abrogazione di disposizioni desuete.”

(10) L’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 23 (Variazioni del bilancio)

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o entrate possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta provinciale può:

  1. apportare al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma/missione e titolo, in relazione all’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  2. apportare le altre variazioni previste dall’articolo 46, comma 3, e dall’articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  3. effettuare modifiche agli elenchi di cui all’articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  4. apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell’ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.

3. L’Assessore provinciale alle Finanze è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio per l’iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per un importo corrispondente nonché variazioni ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio stesso.

4. Il direttore della Ripartizione Finanze può:

  1. effettuare le variazioni di cui all’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  2. effettuare i prelievi dai fondi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  3. effettuare storni di cassa fra i capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.

5. La Giunta provinciale può delegare il Presidente della Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all’uno e all’altro documento.

7. A seguito dell’entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, le variazioni di bilancio anche occorrenti per l’iscrizione delle entrate e delle spese riferite all’attuazione delle nuove competenze.”

(11) Dopo l’articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 28/bis (Garanzie)

1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da enti strumentali e da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per l’attuazione e lo sviluppo di progetti d’investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia.

2. Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli eventuali oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie sono iscritti in apposito capitolo del bilancio provinciale.“

(12) L’articolo 29 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 (Anticipazioni di cassa)

1. L’Assessore provinciale alle Finanze dispone l’assunzione di anticipazioni di cassa avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria.”

(13) L’articolo 36 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 36 (Accertamento delle entrate)

1. I responsabili delle unità organizzative competenti provvedono, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, all’accertamento delle entrate. Per le materie non attribuite a una specifica unità organizzativa, l’accertamento delle entrate è effettuato a cura del competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze.

2. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio provinciale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze che, dopo avere effettuato le verifiche previste dalle regole contabili vigenti, appone il visto di regolarità contabile.

3. Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 2 e avente attinenza con gli accertamenti effettuati deve essere comunicato al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze per le occorrenti annotazioni contabili.”

(14) L’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 37 (Riscossione delle entrate)

1. Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L’importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.

2. Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia, provvede la Ripartizione provinciale Finanze entro 90 giorni dall’accertamento della somma indebitamente versata.”

(15) Nel comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono soppresse le parole: “, con totali progressivi di mese in mese”.

(16) Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche le parole: “La legge di approvazione del bilancio può autorizzare il Direttore della Ripartizione Finanze a disporre” sono sostituite dalle parole: “La legge di approvazione del bilancio di previsione determina il limite massimo di importo entro il quale l'Assessore provinciale alle Finanze dispone”.

(17) Il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“2. La prenotazione della spesa può essere effettuata anche attraverso fatti gestionali.”

(18) L’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Procedure per gli impegni di spesa e visto di regolarità contabile)

1. Gli atti comportanti impegni di spesa sono adottati nel rispetto dell’ordine di competenze stabilito dalla normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di procedure amministrative e nell’ambito delle risorse assegnate.

2. Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato e che la quantificazione della spesa avvenga nel rispetto degli obblighi di natura contabile.

3. I settori responsabili della manutenzione degli immobili provinciali, delle strade e l’economato costituiscono centri di responsabilità della spesa e effettuano spese in economia attraverso appositi programmi di spesa. Con l’approvazione di tali provvedimenti deve essere acquisita l’attestazione di copertura finanziaria e deve essere prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. L’atto che contiene il programma deve essere inviato, prima del suo avvio, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze, che ne verifica la copertura finanziaria. L’unità organizzativa competente, successivamente al perfezionamento dell’atto gestionale, provvede alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno della spesa secondo le regole contabili vigenti, senza ulteriori adempimenti. Con regolamento sono introdotte forme di controllo a campione volte a verificare che gli impegni di spesa siano stati assunti in conformità alle regole contabili vigenti.”

(19) L’articolo 49 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 49 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)

1. Alla liquidazione delle spese provvedono i responsabili delle unità organizzative competenti.

2. L'atto di liquidazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è trasmesso alla Ripartizione provinciale Finanze per la verifica contabile, avente ad oggetto il rispetto di limiti, condizioni e modalità fissati nell'atto di impegno, nonché per l'emissione del titolo di pagamento.

3. Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita con procedura informatica, l’atto di liquidazione, munito di firma digitale, è immediatamente e automaticamente trasmesso per la verifica di cui al comma 2 alla Ripartizione provinciale Finanze. L’atto di liquidazione informatico è corredato di documentazione giustificativa digitalizzata e di una dichiarazione, firmata digitalmente dal responsabile dell’unità organizzativa competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 65/bis sono disciplinate le necessarie modalità operative, ivi compresi i casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa può essere sostituita da forme di controllo a campione presso le unità organizzative liquidatrici.”

(20) L’articolo 50 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 50 (Modalità di effettuazione di particolari pagamenti)

1. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.

2. Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o da altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Una volta verificata la correttezza dei pagamenti da parte del competente ufficio liquidatore, la Ripartizione provinciale Finanze provvede periodicamente all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.

3. Il pagamento di cui al comma 2 è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alle relative comunicazioni alla Ripartizione provinciale Finanze.”

(21) Al comma 1 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “in alternativa alle procedure contabili di cui agli articoli 53 e 54” sono sostituite dalle parole: “a complemento della procedura contabile di cui all’articolo 54”.

(22) L’articolo 55 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 55 (Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica)

1. Qualora riscontri irregolarità ed errori negli atti di accertamento delle entrate, di impegno della spesa e loro liquidazione, sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48 e 49, la Ripartizione provinciale Finanze provvede d'ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’unità organizzativa proponente.

2. In ogni altro caso la Ripartizione provinciale Finanze indica all’unità organizzativa proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto. Qualora l’unità organizzativa proponente insista, la Ripartizione provinciale Finanze dà ulteriore corso all’atto.”

(23) Dopo il comma 2 dell’articolo 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Per i vantaggi economici già concessi si applicano le disposizioni riguardanti i termini per le procedure di spesa in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge.

4. A seguito della soppressione del funzionario delegato per la Ripartizione provinciale Foreste e per i Bacini montani, e del conseguente passaggio di competenze ai rispettivi entri strumentali, i residui accertati saranno attribuiti alle strutture provinciali competenti per la successiva liquidazione a favore degli enti strumentali individuati.”

(24) Dopo l’articolo 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono inseriti i seguenti articoli 66/bis, 66/ter, 66/quater e 66/quinquies:

“Art. 66/bis (Rimborso per le funzioni delegate)

1. Le entrate concernenti il rimborso dell’onere previsto dall’articolo 2, commi 112 e 113, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono conservate tra i residui attivi per gli anni fino al 2015. A decorrere dal 2016 la quota annuale prevista dal citato articolo viene accertata e imputata nel medesimo anno.

Art. 66/ter (Armonizzazione dei sistemi contabili)

1. La presente legge reca disposizioni applicative del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche.

Art. 66/quater (Regolamento di esecuzione)

1. Per l’esecuzione della presente legge la Giunta provinciale può emanare apposito regolamento.

Art. 66/quinquies (Armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017.”

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