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i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)           delibera sentenza

(1)  La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:

  1. semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;
  2. migliorare l’accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);
  3. favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;
  4. definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.

(2)  Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(3)  Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti. 2)

massimeDelibera 23 novembre 2021, n. 970 - Patto di integrità in materia di contratti - pubblici in ambito provinciale
massimeDelibera N. 86 del 24.01.2011 - Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006 - Appalti pubblici - impugnazione di atti costituenti la lex specialis della gara - appalto pubblico di forniture - bando di gara - fornitura di apparecchiature per rilevamento del traffico su strade della Provincia - verifica di anomalia delle offerte - possibile motivazione per relationem alle giustificazioni -giudizio finale deve riguardare l'offerta nel suo insieme
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004 - Pianificazione urbanistica - apposita motivazione - soltanto in particolari casi di aspettative qualificate
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
massimeDelibera N. 3406 del 21.07.1997 - Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche (modificata con delibera n. 3855 del 27.10.2003)
2)
L'art. 1, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 2 (Ambito di applicazione soggettivo)              delibera sentenza

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.

(2)  Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

  1. la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;
  2. gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;
  3. i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c);
  4. in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.

(3)  Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:

  1. i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
  2. i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;
  3. i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei servizi o delle forniture.

(4)  Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per “enti aggiudicatori” si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

(5)  Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.  3)

massimeDelibera 10 ottobre 2017, n. 1092 - Criteri per l'acquisto di carta, materiale e mobili d'ufficio, autovetture, detergenti e disinfettanti - Revoca della deliberazione n. 7673 del 16.12.1991
massimeDelibera 13 giugno 2017, n. 614 - Misure a favore delle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: approvazione dello schema-tipo di convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici e cooperative sociali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
3)
L'art. 2, comma 5, è stato prima aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)

(1)  Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “lotto funzionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;  4)
  2. “lotto prestazionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;  5)
  3. “lotto quantitativo”: uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto, adeguato alla capacità economico-finanziaria delle piccole e medie imprese. 6)

(2) 7)

4)
La lettera a) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
5)
La lettera b) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
6)
La lettera c) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
7)
L'art. 3, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3e successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 4   8)

8)
L'art. 4 è stato abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 4-bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni)  delibera sentenza

(1)  I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri. 9)

massimeDelibera 8 febbraio 2022, n. 90 - Approvazione delle “Linee guida per la presentazione e la valutazione di una proposta di finanza di progetto su iniziativa privata di competenza dell’amministrazione provinciale ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016” e revoca della deliberazione n. 813/2018 e della deliberazione n. 1170/2018
9)
L'art. 4-bis è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)

(1)  Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all’articolo 3-ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.

(2)  Le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall’attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

(3)  Per le ipotesi in cui, per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica. 10)

10)
L'art. 4-ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

CAPO II
SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI

Art. 5 (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza  in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure)                 delibera sentenza

(1)  L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:

  1. “attività di centralizzazione delle committenze” e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
    1. acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
    2. aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
  2. “attività di committenza ausiliarie”: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
    1. infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB); 11)
    2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
    3. preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.

(2)  Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l’Agenzia  in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo  mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara. 12)

(3)  In ambito provinciale l’Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.

(4)  Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.

(5)  I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.

(6)  La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all’articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l’ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all’articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.  Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:  13)

  1. per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
  2.  14)

(7) Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 6  per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit. 15)

massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 212 - Recepimento delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, N. 120
massimeDelibera 9 gennaio 2018, n. 1 - Nuove Linee di indirizzo in merito alle modalità di espletamento dell’audit dei contratti pubblici
massimeDelibera N. 4892 del 23.12.2002 - Attivazione dell'Osservatorio lavori pubblici e del Sistema informativo su appalti e lavori pubblici
11)
Il testo tedesco della lettera b), articolo 5, comma 1, è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
12)
L'art. 5, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
13)
L'art. 5, comma 6, è stato integrato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
14)
La lettera b) dell'art. 5, comma 6, è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
15)
L'art. 5, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1, successivamente dall'art. 5, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 6 (Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)              delibera sentenza

(1)  Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge. 16)

(2)  Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal/dalla responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. 17)

(3)  Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della RUP, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all’attività del/della RUP possono essere affidati, con le procedure prescritte per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 18)

(4)  Il/La RUP può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture. 19)

(5)  Il nominativo del/della RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 20)

(6)  Ferma restando l’unicità del/della RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP. 21)

(7)  Il/La RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui alla normativa di riferimento che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. 22)

(7-bis)  Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al/alla RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’uno per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del/della RUP di incarichi di assistenza al medesimo/alla medesima. 23)

(7-ter)  Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore/direttrice dei lavori o collaudatore/collaudatrice allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.24)

(7-quater)  Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un/una RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. 25)

(8)  Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l’apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l’apertura delle offerte o dei campioni. 26)

massimeDelibera 21 marzo 2017, n. 287 - Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il limite delle “modeste costruzioni"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007 - Trasporto intermodale - contributi provinciali - presupposto: riduzione delle tariffe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie -eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. -verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
16)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostiuito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
17)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostiuito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
18)
Nell’art. 6, comma 3, il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
19)
Nell’art. 6, comma 4, il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
20)
L'art. 6, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
21)
L'art. 6, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
22)
L'art. 6, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 33, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e successivamente dall'art. 3, comma 5, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
23)
L'art. 6, comma 7-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
24)
L'art. 6, comma 7-ter è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
25)
L'art. 6, comma 7-quater è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
26)
L'art. 6, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.

Art. 6-bis (Qualifica delle stazioni appaltanti)      delibera sentenza

(1)  Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. 27)

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 800 - Sospensione temporanea dell’operatività del sistema di qualificazione provinciale delle stazioni appaltanti
massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 198 - Qualificazione delle stazioni appaltanti nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, aggiornamento delle disposizioni (modificata con delibera n. 998 del 30.12.2022)
massimeDelibera 21 marzo 2017, n. 287 - Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni
27)
L'art. 6-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

CAPO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 7 (Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici)        delibera sentenza

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale  degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori.  28)

(2)  Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. 29)

(3)  Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a alla soglia prevista dall’articolo 26, comma 1, lettera a), e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità.  30)

(4)  Il programma triennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a alla soglia prevista dall’articolo 26, comma 1, lettera b).  31)

(5)  Le amministrazioni pubbliche comunicano all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

(6)  Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell’anno di riferimento.

(7)  Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema informativo contratti pubblici” che funge contemporaneamente da interfaccia con le piattaforme di approvvigionamento digitale e con le banche dati previste a livello nazionale . 32) 33)

(8)  La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione triennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione. 34)

(9)  Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell’individuazione della società o dell’azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale. 35)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001 - Opere pubbliche - potere discrezionale della PA. - tutela ambientale - interventi di privati soggetti ad autorizzazione
28)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
29)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
30)
L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 4, comma 3, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
31)
L'art. 7, comma 4, è stato così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
32)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
33)
L’art. 7, comma 7, è stato così modificato dall’art. 4, comma 5, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
34)
L'art. 7, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3e successivamente così modificato dall’art. 4, comma 6, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
35)
L'art. 7, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

Art. 8 (Progettazione in generale)      delibera sentenza

(1)  In caso di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell’opera o del progetto e indica l’importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all’affidamento delle prestazioni di progettazione.

(2)  36)

(3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell’importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico. 37)

(4)  La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.

(5) 38)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie -eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. -verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
36)
L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3ed infine abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
37)
L'art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
38)
L’art. 8, comma 5, è stato abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 

Art. 9 (Progettazione di opere pubbliche)   delibera sentenza

(1)  Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica. 39)

(2) Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo. 40)

massimeDelibera 27 giugno 2017, n. 695 - Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione
39)
L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
40)
L'art. 9, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 10 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)

(1)  Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 41)

(2)  Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l’approvazione del progetto. 42)

41)
L’art. 10, comma 1, è stato così modificato dall’art. 5, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023 n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
42)
L’art. 10, comma 2, è stato così modificato dall’art. 5, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 

Art. 11 (Parere consultivo sul progetto)

(1)  I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all’esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

(2)  La richiesta di parere all’organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant’altro occorra perché l’opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.

(3)  Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

(4)  Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia. 43)

43)
L’art. 11, comma 4, è stato così modificato dall’art. 6, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 

Art. 12  (Approvazione del progetto)

(1)  I progetti delle opere sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell’organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.

(2)  Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l’acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.

(3)  Quando l’opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l’amministrazione pubblica determina l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. 44)

44)
L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 13 (Abbellimento di opere pubbliche)   

(1)  Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell’opera pubblica e una quota non superiore all’uno per cento dell’importo residuo.

(2)  Alla scelta dell’opera d’arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la RUP. 45)

(3)  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.

45)
Nell’art. 13, comma 2, il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 14 (Indagini geologiche) 46)  

(1)  Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche, ove previste per la realizzazione di un’opera pubblica, presso l’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. 47)

(2)  Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

(3)  L’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.

46)
La rubrica dell'art. 14 è stata così sostituita dall'art. 11, comma 4, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
47)
L'art. 14, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 5, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 15 (Verifica tecnica e controllo)

(1) 48)

(2) 49)

(3)  Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell’adempimento di quanto offerto in sede di gara.

(3-bis)  Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie. 50)

(4)  51)

48)
L’art. 15, comma 1, è stato abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
49)
L’art. 15, comma 2, è stato abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
50)
L'art. 15, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
51)
L'art. 15, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

CAPO IV
CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE

Art. 16 (Metodi di calcolo del valore  stimato degli appalti)  

(1) Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. 52)

(2)  Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall’unità in questione.

(3)  La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

(4)  Il valore stimato dell’appalto è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto.

(5)  Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.

(6)  Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

(7)  Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.

(8)  Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

(9)  Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

(10) In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’intero importo dell’opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. 53)

(11)  Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

  1. il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
  2. oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.

(12)  Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l’affitto o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

  1. per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
  2. per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

(13)  Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

  1. per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
  2. per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
  3. per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

(14)  Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

  1. nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
  2. nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

(15)  Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l’altro:

  1. delle risorse economiche effettivamente allocate dall’amministrazione aggiudicatrice al momento dell’indizione della procedura di aggiudicazione;
  2. della disponibilità effettiva in capo all’amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto;
  3. di ulteriori fattori di contesto connessi all’oggetto dell’appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice.

(16)  Nessun progetto d’opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.

52)
L'art. 16, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
53)
L'art. 16, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 17 (Soglie per prestazioni professionali)           delibera sentenza

(1)  Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:

  1. affidamento diretto degli anzidetti servizi, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; 54)
  2. procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento degli anzidetti servizi, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea. 55)
  3.   56) 57)

(1-bis)  Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 26. 58)

(2)  La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 59)

massimeDelibera 2 settembre 2014, n. 1041 - Applicazione del Decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"
massimeCorte costituzionale - sentenza 3 luglio 2013, n. 187 - Provincia di Trento – lavori pubblici di interesse provinciale – compensi per attività professionali – determinazione di schemi – tipo di bandi – nessuna competenza provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008 - Statuto di autonomia - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali - abrogazione statale minimi di tariffa - competenza provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il limite delle “modeste costruzioni"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia autonoma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia autonoma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005 - Lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali di progettazione ed esecuzione: competenza provinciale - regolamenti provinciali: sono atti a contenuto generale senza obbligo di motivazione - discordanza nei testi: fa fede il testo italiano
54)
La lettera a) dell’art. 17, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 7, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
55)
La lettera b) dell’art. 17, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 7, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
56)
L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
57)
La lettera c) dell’art. 17, comma 1, è stata abrogata dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
58)
L’art. 17, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 7, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
59)
L'art. 17, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 9, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

CAPO V
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

Art. 18 (Affidamento dei servizi attinenti  all’architettura e all’ingegneria)                   delibera sentenza

(1)  Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. 60)

(2)  Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.

(3) Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima. 61)

(4)  Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all’individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:

  1. valutazione dell’offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;
  2. invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);
  3. redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell’esito del colloquio e della valutazione delle referenze;
  4. apertura dell’offerta economica e attribuzione del punteggio totale.

(5)  In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 62)

(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche. 63)

(7)  64)

(8)  65)

massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1156 - Approvazione della Linea guida n. 11 "Concorsi di progettazione e di idee" ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e revoca delle deliberazioni n. 258/2017 e n. 1098/2018
massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 10 gennaio 2023, n. 30 - Delibera della Giunta provinciale 29 novembre 2022, n. 894 – Correzione di un errore materiale – ERRATA CORRIGE
massimeDelibera 29 novembre 2022, n. 894 - Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Sostituzione dell'Allegato V della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (vedi anche delibera n. 30 del 10.01.2023)
massimeDelibera 25 ottobre 2022, n. 759 - Nuove Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 570 - Legge Provinciale n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" - Criteri per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Criteri qualitativi per l'occupazione di personale apprendista nell'aggiudicazione degli appalti (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1308 - Capitolato presentazione per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre presentazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche (vedi anche delibera n. 759 del 25.10.2022 e delibera n. 894 del 29.11.2022)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - gara - offerte - direttore dei lavori - tecnici ausiliari - presentazione curricola professionali - differenze
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto
massimeDelibera N. 717 del 04.03.2002 - Istituzione dell’Elenco dei professionisti di fiducia per l’affidamento di incarichi, di corrispettivo inferiore a 200.000 DSP, relativi a prestazioni professionali connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici
massimeDelibera N. 3769 del 29.10.2001 - Modifica del "Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche"
60)
L’art. 18, comma 1, è stato così modificato dall’art. 8, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
61)
L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 10, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
62)
L'art. 18, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
63)
L'art. 18, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
64)
L'art. 18, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3e successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
65)
L'art. 18, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1e successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 19  66)

66)
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

CAPO VI
ATTIVITÀ PREPARATORIE

Art. 20 (Consultazioni preliminari di mercato)

(1)  Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

(2)  A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 67)

67)
L'art. 20, comma 2, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

Art. 21 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

(1)  Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.

(2)  Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

(3)  Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate in un’apposita relazione unica.

Art. 22   68)

68)
L’art. 22 è stato abrogato all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

CAPO VII
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 23   69)

69)
L’art. 23 è stato abrogato all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 24 (Verifica dei requisiti)                                            delibera sentenza

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. 70)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296 - Bando di gara - requisito di ammissione – non configurabilità quale criterio di aggiudicazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008 - Contratti della P.A. - ammissione dei concorrenti - ulteriori fasi in cui adottare decisioni di “non ammissione" - partecipazione di due soggetti - interesse all'impugnativa del concorrente escluso dalla gara - false dichiarazioni per concorrere all'appalto - elemento soggettivo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006 - Appalto pubblico - mancata produzione di documenti a pena de esclusione dalla gara - nessuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla valutazione dell'offerta
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnio-economica - apertura dei plichi - determinaione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'eclusione dalla gara
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale e ricorso principale - ipotesi di due sole imprese rimaste in gara - reciproche contestazioni circa ammissione alla gara - possibilità di contemporaneo accoglimento dei due gravami - prescrizioni vincolanti nel bando - nessuna discrezionalità amministrativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006 - Appalto pubblico di forniture - errore formale nell'offerta - illegittimità del riesame dell'offerta da parte della commissione di gara - regolarizzione tardia della documentazione di gara - limiti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005 - Appalti pubblici - bando: prescrizione di due dichiarazioni bancarie a corredo dell'offerta - legittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave - divergenza tra normativa statale e provinciale subprocedimento di verifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave nell'attività professionale del appaltatore - incapacità emerse in lavori pregressi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004 - Appalti pubblici - ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio - L. n. 68/1999 - semplice dichiarazione del concorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 400 del 02.09.2004 - Contratti della P.A. - bando - imperatività delle clausole di esclusione dalla gara
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentierung des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substanzieller Natur
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998 - Gara - smarrimento di un documento di un offerente - doverosità di richiesta di un duplicato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997 - Clausole di esclusione dalla gara - imperatività del bando
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997 - Capitolato - mancata previsione di produzione di copie autentiche - basta semplice fotocopia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996 - Esclusione da una gara per irregolarità della documentazione - serve previsione espressa
70)
L'art. 24, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 11, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 25 (Procedura negoziata senza  previa pubblicazione)      delibera sentenza

(1)  Nei casi e nelle circostanze, in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nonché nel rispetto dei principi generali in materia di appalti indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti: 71)

  1. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest’ultima; un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice;
  2. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
    1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
    2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
    3. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
  3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice.

(2)  Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto. 72)

(3)  Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

  1. qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
  2. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
  3. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  4. per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.

(4)  La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l’appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

(5)  La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

(6)  La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.

(7)  Le stazioni appaltanti individuano, ove possibile, gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno tre  operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. 73)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003 - Rapporti fra legislazione statale e leggi regionali e provinciali: d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266.Appalti pubblici: trattativa privata per lavori complementari di opere pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie -eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
71)
L'art. 25, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3, esuccessivamente dall’art. 9, commi  1 e 2, della L.P. 16 giugno 2023 n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
72)
L'art. 25, comma 2, è stato così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
73)
L'art. 25, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 2, della L.P. 3 luglio 2019, n. 3, e successivamente così modificato dall’art. 9, comma 3, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 

Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)     delibera sentenza

(1)  Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:

  1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
  2. affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
  3. procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
  4. procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea;
  5. procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

(2)  Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.

(3)  La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente articolo dall’elenco di cui all’articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

(4)  È sempre salva la possibilità di ricorrere motivatamente alle procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando il rispetto dei termini massimi di conclusione delle procedure negoziate.

(5)  Quando per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stessa segue le procedure ordinarie. La Giunta provinciale adotta linee guida con le quali sono stabiliti i criteri oggettivi per l’individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

(6)  Nelle procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono prevedere, negli atti di gara, l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

(7)  Per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore/dalla direttrice dei lavori e per i servizi e le forniture dal/dalla RUP o dal direttore/dalla direttrice dell’esecuzione, se nominato/nominata. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

(8) 74) 75)

massimeDelibera 8 agosto 2023, n. 665 - Sostituzione della Linea guida PAB n. 10 (Criteri oggettivi per l’individuazione dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo), in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 17 gennaio 2023, n. 31 - Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
74)
L'art. 26 è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3e successivamente dall’art. 10, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
75)
L’art. 26, comma 8, è stato abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 27  (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)     delibera sentenza

(1) 76)

(2)  Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d’appalto. 77)

(3)  In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l’operatore economico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all’uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l’uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con le conseguenze di cui sopra, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all’aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all’operatore economico o conseguenti all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. Subito dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione. 78)

(4)  In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto. 79)

(4-bis)  Fermo restando l’indicazione nei bandi e negli inviti del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, viene richiesto al solo aggiudicatario di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, nonché per i contratti di lavori e servizi i costi della manodopera. La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verifica il contratto collettivo indicato nonché i costi della manodopera. 80)

(4-ter) Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

  1. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  2. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. 81)

(4-quater) Le stazioni appaltanti richiedono solo al concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui al comma 4-ter. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con ogni mezzo adeguato. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. 82)

(5)  Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la RUP ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. 83)

(6)  Gli operatori economici interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.

(7)  Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall’elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell’avvenuta cancellazione è data comunicazione all’operatore economico richiedente.

(8)  Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta.

(9)  Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza. 84)

(10)  Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 26, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.  85)

(11)  L’offerta è corredata da una garanzia, pari all’uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, fatto salvo quanto previsto al comma 10. 86)

(12)  L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

(12-bis) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ove dovuto, è ridotto:

  1. del 50 per cento, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
  2. del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui all’articolo 8-ter, comma 1, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
  3. fino ad un massimo del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico possegga una/uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati, tra quelli previsti dalla normativa statale, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il predetto limite massimo. 87)

(12-ter) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 12-bis l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 88)

(13)  Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.

[(14)  Nel caso di procedure di gara per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché che assicuri le medesime contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia munito di polizza generica di responsabilità civile.] 89) 

[(15)  Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di assicurazione di cui al comma 14.] 90)

massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeCorte costituzionale - sentenza 27 aprile 2023, n. 79 - Azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – giudizio costituzionale – sopravvenienze nel giudizio principale – ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata – cessazione della materia del contendere
massimeDelibera 5 novembre 2019, n. 897 - Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d’appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
76)
L’art. 27, comma 1, è stato abrogato all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
77)
L'art. 27, comma 2 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
78)
L'art. 27, comma 3 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3, successivamente così modificato dall’art. 11, commi 1 e 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
79)
L'art. 27, comma 4 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
80)
L’art. 27, comma 4-bis, è stato inserito dall’art. 11, comma 3, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
81)
L’art. 27, comma 4-ter è stato inserito dall’art. 15, comma 2, della L.P. 26 marzo 2023, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6 della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
82)
L’art. 27, comma 4-quater è stato inserito dall’art. 15, comma 2, della L.P. 26 marzo 2023, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6 della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
83)
L'art. 27, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3, successivamente il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
84)
L’art. 27, comma 9, è stato così sostituito dall’art. 11, comma 4, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
85)
L'art. 27, comma 10, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 13, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente così sostituito dall’art. 11, comma 5, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
86)
L’art. 27, comma 11, è stato così modificato dall’art. 11, comma 6, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
87)
L’art. 27, comma 12-bis è stato inserito dall’art. 15, comma 3, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
88)
L’art. 27, comma 12-ter è stato inserito dall’art. 15, comma 3, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
89)
L’art. 27, comma 14, è stato aggiunto dall’art. 26, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5. La Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 2023, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.
90)
L’art. 27, comma 15, è stato aggiunto dall’art. 26, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5. La Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 2023, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 28 (Suddivisione in lotti)    delibera sentenza

(1)  Per garantire l’effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

(2) Le stazioni appaltanti motivano, nei documenti di gara o nella decisione di contrarre, la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

(3) Nel medesimo documento le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, tenuto conto dei parametri indicati al comma 1. È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti.

(4) La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e, ove necessario, in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti, può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l’avviso di indizione della gara contengono l’indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

(5) Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. 91)

massimeDelibera N. 365 del 01.03.2010 - Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997 - Esclusione dalla gara - criterio teleologico e criterio formale Atti redatti nelle due lingue - fa testo la lingua italiana - bandi di gara Esclusione dalla gara per motivo espressamente previsto nel bando - è atto dovutoAppalto pubblico di forniture - suddivisione in lotti - è scelta di merito
91)
L’art. 28 è stato così sostituito dall’art. 12, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 

Art. 29 (Soccorso istruttorio)

(1)  L’istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta. 92) 93)

92)
L'art. 29 è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 14, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente dall'art. 33, comma 4, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
93)
L'art. 29, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, 3.

Art. 30 (Offerte anormalmente basse)                            delibera sentenza

(1)  Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida. 94)

(2) Il RUP/La RUP  impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Egli/Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti. 95)

(3)  96)

massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 5 novembre 2019, n. 898 - Linea guida riguardante il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica (delibera 30.10.2018 n. 1099) - conferma della validità
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1099 - Modifica della Linea guida concernente le formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica (vedi anche delibera n. 898 del 05.11.2019 e delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell’accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni “anche a mezzo fax” - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell’offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008 - Appalti pubblici di servizi - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - verifica di anomalia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008 - Appalti pubblici - verifica dei conteggi e verifica dell'anomalia - giudizio di discrezionalità tecnica - determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - possibile individuazione di altri criteri non elencati nella norma - sistema di qualificazione per gli esecutori - art. 1 D.P.R. n. 34/2000 - inapplicabilità in provincia di Bolzano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici -valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 50 vom 08.02.2007 - Öffentliche Aufträge für Bauten - Prüfung der übertrieben niedrigen Angebote
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - verifica offerte anomale - valutazione costo del lavoro - giustificazioni - prova dell'affidabilità dell'offerta - valutazione rigorosa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005 - Appalti pubblici - verifica offerte anomale - criteri di verifica e obbligo di contraddittorio - annullamento procedura offerte anomale e atto di aggiudicazione - esclusione di risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 15.06.2004 - Appalti pubblici - subprocedimento per la verifica delle offerte anomale - giurisprudenza comunitaria- sindacato del giudice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. -verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 24.09.2001 - Gara pubblica - verifica di anomalie - sindacabilità: limiti - subappalto: non giustifica il ribasso - bando: natura di lex specialis
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 26.03.2001 - Contratti della P.A. - gara - verifica di anomalie - onere della prova di affidabilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999 - Gara per pubblici appalti - offerte anomale - onere della prova di affidabilità - insindacabilità delle valutazioni della P.A. - subappalto come giustificazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 251 del 12.08.1998 - Gara - verifica di anomalia - è valutazione di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 7 del 19.01.1998 - Offerte anomale di prezzi - spiegazione da parte dell'impresa - giudizio di anomalia
94)
L'art. 30, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
95)
L'art. 30, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 15, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, successivamente il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dall’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
96)
L'art. 30, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 15, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 31 (Riparametrazione a livello di criterio)

(1)  Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all’offerta economica e all’offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell’offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

(2)  Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all’offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

Art. 32 (Controlli a campione sulla veridicità  delle dichiarazioni sostitutive)

(1)  Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscrizione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall’Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti. 97)

(2)  Per le procedure di gara relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa. 98)

97)
L'art. 32, comma 1,  è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1, e successivamente dall'art. 14, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
98)
L'art. 32, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

Art. 33 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)                                                            delibera sentenza

(1)  Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari.

(2) L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

  1. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;
  2. organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o
  3. servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

(3) L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

(4) Sono aggiudicati esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché relativi ad altri servizi specifici di cui al capo X, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;
  2. i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dalla normativa vigente, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;
  3. i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
  4. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
  5. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
  6. gli affidamenti di appalto integrato;
  7. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

(5) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55, i servizi di ristorazione indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale:

  1. della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;
  2. del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all’articolo 35;
  3. della qualità della formazione degli operatori.
    Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto delle norme della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

(6) I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, sono coinvolti:

  1. nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o
  2. in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

(7) I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

(8) L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

(9) Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

(10) Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

(11) Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell’offerta economica. 99)

(12) Nei bandi e negli inviti la stazione appaltante può prevedere, ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento a operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Dette disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, la stazione appaltante prevede, nei bandi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Tale elemento viene comprovato dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, e successive modifiche. 100)

massimeCorte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74 - Trento: legge provinciale sugli appalti - individuazione dei lavori pubblici a corpo o a misura - competenza statale: fa parte dell'ordinamento civile
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione - risarcimento del danno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004 - Termine di impugnazione - nozione di piena conoscenza dell'atto - appalti di opere pubbliche - subappalto - richiesta di autorizzazione solo dopo aggiudicazione - contenuto del bando - organigramma di cantiere - richiesta da parte della P.A. di chiarimenti e integrazioni documentali - commissione tecnica - valutazione degli organigrammi - commissione giudicatrice - può introdurre elementi di specificazione - valutazione tecniche ed economiche - punteggio basta come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave nell'attività professionale del appaltatore - incapacità emerse in lavori pregressi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di fornitura - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004 - Lavori pubblici - partecipazione a due bandi su medesimo terreno - legittimità in assenza di esplicito divieto in entrambi i bandi - dicitura “chiavi in mano"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentierung des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substanzieller Natur
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002 - Appalto pubblico di forniture - clausole del bando - impugnabilità immediata - clausola illegittima per violazione principio della par condicio - perdita di chance - risarcimento danni: criterio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz -Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen AktenÖffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000 - Appalto di opere pubbliche - raggruppamento di imprese - legittimazione a ricorrere spetta a ciascuna delle imprese - impossibilità di quantificazione immediata dei danni per lesione di interessi legittimi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 389 del 29.12.1998 - Gara: controllo di tutte le offerte e non solo di quella più vantaggiosa - omissione dell'indicazione di un'unica voce di prezzo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 316 del 09.11.1998 - Modifica criteri di valutazione in corso di gara - illegittimità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998 - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - betrifft auch ihre Genehmigung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997 - Offerta di prezzi unitari - essenzialità della determinazione dei singoli prezzi Finalità del metodo dell'offerta di prezzi unitari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996 - Non effettuata aggiudicazione di lavori pubblici - motivazione specifica Aggiudicazione - adempimenti successivi - competenza
99)
L’art. 33 è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
100)
L’art. 33, comma 12, è stato aggiunto dall’art. 15, comma 4, della L.G. 26 marzo 2023, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione)     delibera sentenza

(1)  Per le procedure d’appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l’autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.

(2)  Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.

(3)  La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.

(4)  Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la RUP può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione. 101)

(5)  Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di professionisti esterni  e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la RUP ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell’elenco. 102)

(6)  Le persone interessate si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

(7)  Il/La RUP seleziona i membri di commissione dall’elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall’elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi. 103) 104)

massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 10 marzo 2020, n. 160 - Modifica della Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 Legge Provinciale appalti) (modificata con delibera n. 547 vom 27.07.2023)
101)
Nell’art. 34, comma 4, il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
102)
L’art. 34, comma 5, è stato modificato dall’art. 14, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11, e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. Il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine 2RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
103)
L'art. 34 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
104)
Nell’art. 34, comma 7, il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 35 (Sostenibilità e criteri sociali)         delibera sentenza

(1)  Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto della sostenibilità.

(2)  Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l’applicazione di criteri di sostenibilità.

(3)  Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2. Nel caso di forniture di derrate alimentari, al fine della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale emana direttive per l’introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti a chilometro zero o da filiera corta, allo scopo di dare priorità alle vie di trasporto più brevi ed alle minori emissioni di CO2. 105)

(4)  Nell’aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.

(5)  L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti. 106)

massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 570 - Legge Provinciale n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" - Criteri per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Criteri qualitativi per l'occupazione di personale apprendista nell'aggiudicazione degli appalti (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione
105)
L'art. 35, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22e successivamente dall’art. 15, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
106)
L'art. 35, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3. Il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi  dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 36 (Garanzie nella fase di esecuzione del contratto)                                                 delibera sentenza

(1)  La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della garanzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del cinque per cento dell’importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia. 107)

(1-bis)  In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 26, comma 1. 108)

(1-ter) Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati, l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile, previa adeguata motivazione, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione. 109)

(2)  110) 

massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 5 novembre 2019, n. 897 - Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d’appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeCorte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74 - Trento: legge provinciale sugli appalti - individuazione dei lavori pubblici a corpo o a misura - competenza statale: fa parte dell'ordinamento civile
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all’impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l’amministrazione
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136 - Giustizia amministrativa - esecuzione del giudicato - ricorso per ottemperanza - annullamento dell’aggiudicazione di pubblico appalto - effetti
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale e rinnovo della gara - esercizio di autotutela - effetti nei confronti degli altri concorrenti - partecipazione di ATI costituenda – intestazione della polizza fideiussoria
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20 - Gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici - individuazione del criterio di aggiudicazione - valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante – limiti alla sindacabilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008 - Appalto pubblico di forniture - offerte - modifica dopo scadenza termini di consegna - illegittimità - annullamento della gara - contratto già stipulato - giurisdizione giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008 - Giustizia amministrativa - rito abbreviato ex art. 23 bis L. n. 1034/1971 - dimidiazione termini processuali - gara - partecipazione di ATI costituenda - polizza fideiussoria relativa a cauzione provvisoria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione alla ditta con maggiore punteggio - clausola che prevede facoltà di non conferimento incarico - legittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici -valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - motivi aggiunti - settori c.d. sensibili - dimidiazione dei termini processuali - appalti pubblici - bando di gara - disposizioni procedimentali -annullamento in autotutela - clausole del bando riscontrate illegittime in corso di gara - tramutazione requisito minimo di partecipazione in criterio di valutazione - obbligo di motivazione - risarcimento danni per mancata aggiudicazione - perdita della chance - criteri
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 14.03.2007 - Appalti di opere pubbliche - gara - costi di sicurezza - ribassi - inammissibili
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 13.03.2007 - Appalti pubblici - criteri generali di valutazione delle offerte - introduzione di sottocriteri ed elementi di specificazione e integrazione - facoltà discrezionale della commissione di gara
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale c.d. paralizzante - prioritario esame da parte del giudice - annullamento dell'ammissione alla gara del ricorrente principale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione - effetti sul contratto d'appalto già concluso - risarcimento del danno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnio-economica - apertura dei plichi - determinaione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'eclusione dalla gara
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005 - Appalto di forniture - ditta esclusa dalla procedura - presentazione campioni non conformi al capitolato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione - risarcimento del danno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di fornitura - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004 - Lavori pubblici - partecipazione a due bandi su medesimo terreno - legittimità in assenza di esplicito divieto in entrambi i bandi - dicitura “chiavi in mano"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentierung des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substanzieller Natur
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002 - Appalto pubblico di forniture - clausole del bando - impugnabilità immediata - clausola illegittima per violazione principio della par condicio - perdita di chance - risarcimento danni: criterio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz -Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen AktenÖffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000 - Vertragstätigkeit der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - Wiedereröffnung nach dem Zuschlag nicht möglich - Aufhebung von Amts wegen möglich - technische Kommission - erneute Einberufung auf eigene Initiative rechtswidrig
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 316 del 09.11.1998 - Modifica criteri di valutazione in corso di gara - illegittimità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998 - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - betrifft auch ihre Genehmigung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996 - Non effettuata aggiudicazione di lavori pubblici - motivazione specifica Aggiudicazione - adempimenti successivi - competenza
107)
L'art. 36, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1, e successivamente dall'art. 17, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
108)
L’art. 36, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 16, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
109)
L’art. 36, comma 1-ter, è stato inserito dall’art. 16, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
110)
L'art. 36, comma 2, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 37    111)

111)
L’art. 37 è stato abrogato all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 38 (Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali)      delibera sentenza

(1) I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto. 112)

(2)  Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all’Art. 2

(3)  I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:

  1. alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;
  2. all’Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  3. a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;
  4. alle comunità comprensoriali.

(4)  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica.  Per “valore” di cui ai commi precedenti si intende l’importo a base d’asta. 113)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale e rinnovo della gara - esercizio di autotutela - effetti nei confronti degli altri concorrenti - partecipazione di ATI costituenda – intestazione della polizza fideiussoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnio-economica - apertura dei plichi - determinaione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'eclusione dalla gara
112)
L'art. 38, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 17, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
113)
L'art. 38, comma 4, è stato così integrato dall'art. 5, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.

Art. 39 (Termine dilatorio)

(1) L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

(2)  Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

  1. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  2. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4; 114) 115)

(3) Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito, senza pronunciarsi sulle misure cautelari, con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. 116)

(4) I termini dilatori previsti dai commi 1 e 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. 117)

114)
L'art. 39 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
115)
La lettera b) dell’art. 39, comma 2, è stata così sostituita dall’art. 17, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
116)
L’art. 39, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 17, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
117)
L’art. 39, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 17, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 40 (Linee guida)                    delibera sentenza

(1)  Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità. 118)

massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1156 - Approvazione della Linea guida n. 11 "Concorsi di progettazione e di idee" ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e revoca delle deliberazioni n. 258/2017 e n. 1098/2018
massimeDelibera 8 agosto 2023, n. 665 - Sostituzione della Linea guida PAB n. 10 (Criteri oggettivi per l’individuazione dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo), in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 17 gennaio 2023, n. 31 - Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 10 gennaio 2023, n. 30 - Delibera della Giunta provinciale 29 novembre 2022, n. 894 – Correzione di un errore materiale – ERRATA CORRIGE
massimeDelibera 29 novembre 2022, n. 894 - Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Sostituzione dell'Allegato V della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (vedi anche delibera n. 30 del 10.01.2023)
massimeDelibera 25 ottobre 2022, n. 759 - Nuove Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 8 febbraio 2022, n. 90 - Approvazione delle “Linee guida per la presentazione e la valutazione di una proposta di finanza di progetto su iniziativa privata di competenza dell’amministrazione provinciale ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016” e revoca della deliberazione n. 813/2018 e della deliberazione n. 1170/2018
massimeDelibera 24 febbraio 2021, n. 159 - Approvazione del Vademecum per l’applicazione della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (così come modificata dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1) nel settore degli appalti pubblici di interesse provinciale
massimeDelibera 19 gennaio 2021, n. 15 - Linea guida riguardante l'utilizzo Elenchi Prezzo
massimeDelibera 7 aprile 2020, n. 236 - Aggiornamento del Vademecum per appalti pubblici di interesse provinciale
massimeDelibera 10 marzo 2020, n. 159 - Modifica della Linea guida per l’affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 5 novembre 2019, n. 897 - Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d’appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1099 - Modifica della Linea guida concernente le formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica (vedi anche delibera n. 898 del 05.11.2019 e delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 13 giugno 2017, n. 612 - Linea guida per l'aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici (Capo X della legge provinciale 16/2015 e s.m.i.)
massimeDelibera 8 marzo 2016, n. 270 - Linea guida per l'applicazione dell'art. 68-bis del d.lgs. 163/2006 (criteri ambientali minimi)
massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1308 - Capitolato presentazione per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre presentazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche (vedi anche delibera n. 759 del 25.10.2022 e delibera n. 894 del 29.11.2022)
118)
L'art. 40, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

CAPO VIII
AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
119)

Art. 41 (Acquisizioni in amministrazione diretta))

(1) I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.

(2) 120)

(3)  Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile. 121)

120)
L’art. 41, comma 2, è stato abrogato all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
121)
L'art. 41 è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 42 122)    delibera sentenza

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996 - Regiearbeiten durch Akkordbauauftrag - halbamtlicher Wettbewerb - interne Kommission für technische Bewertungskriterien
122)
L'art. 42 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 43  123)

123)
L'art. 43 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 44  124)

124)
L'art. 44 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 45  125)

125)
L'art. 45 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 46  126)

126)
L'art. 46 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
119)
Il titolo del capo VIII è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

CAPO IX
ESECUZIONE

Art. 47 (Appalti di lavori)

(1)  I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla RUP. 127)

127)
Nell’art. 47, comma 1, il termine “responsabile unico/unica del procedimento” è stato sostituito dal termine “RUP” ai sensi  dell’art. 21, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 48 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)        delibera sentenza

(1)  I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

  1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  2. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
    1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
    2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
  3. per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  4. se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
    1. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
    2. all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della normativa in materia di appalti, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali;
    3. nel caso in cui la stazione appaltante assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

(2) Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione della normativa in materia di appalti.

(3) I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

  1. le soglie di rilevanza europea;
  2. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

(4) Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 1, lettere b) e c), e ai commi 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

(5) Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

(6) La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

  1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  2. la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
  3. la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
  4. un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

(7) Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore, con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:

  1. si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
  2. si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.

(8) Il contratto è sempre modificabile, in osservanza del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va presentata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il/La RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga a un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

(9) Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(10) Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.

(11) In casi eccezionali in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

(12) Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal/dalla RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del/della RUP.

(13) Un avviso dell’intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la pubblicità avviene in ambito nazionale. 128)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008 - Appalti pubblici di servizi - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - verifica di anomalia
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006 - Disciplina dell'istituto della revisione dei prezzi difforme dalla regolamentazione statale - Illegittimità costituzionale
128)
L’art. 48 è stato così sostituito dall’art. 18, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 49 (Contabilità dei lavori)        delibera sentenza

(1)  Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.

(2)  Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.

(3)  I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa committente.   129) 

(3-bis)  Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. 130)

(3-ter) 131)

(4)  132)

(5)  133)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
129)
L'art. 49, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 22, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente dall'art. 18, commi 1, 2 e 3, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3, ed infine così sostituito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
130)
L'art. 49, comma 3-bis è stato inserito dall'art. 18, comma 4, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
131)
L'art. 49, comma 3-ter è stato inserito dall'art. 18, comma 5, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3e successivamente abrogato all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
132)
L'art. 49, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
133)
L'art. 49, comma 5, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 50 (Modalità di esecuzione delle varianti)

(1)  Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale. 134)

134)
L'art. 50, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

Art. 51  135)

135)
L'art. 51 è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1, e successivamente abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

Art. 52 (Verbali di accertamento ai fini  della presa in consegna anticipata)

(1)  Qualora l’amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

  1. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
  2. 136)
  3. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
  4. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
  5. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro;
  6. sia stata redatta la documentazione antincendio per la parte consegnata ai sensi della normativa provinciale vigente. 137)

(2)  Il direttore/La direttrice dei lavori procede a verificare l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell’amministrazione committente e senza ledere il contratto.

(3)  Il direttore/La direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

(4)  La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.

136)
La lettera b) dell'art. 52, comma 1, è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
137)
La lettera f) dell’art. 52, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 19, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 53 (Collaudo)  

(1)  Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.

Art. 53-bis  138)  

138)
L'art. 53-bis è stato inserito dall'art. 11, comma 24, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera b) della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

Art. 54  139)

139)
L'art. 54 è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.

CAPO X
SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

Art. 55 (Oggetto e ambito di applicazione)             delibera sentenza

(1)  Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.

(2)  Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell’elenco di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

(3)  Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell’IVA.

(4)  Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell’ambito di applicazione della presente legge.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - gara - offerte - direttore dei lavori - tecnici ausiliari - presentazione curricola professionali - differenze
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione alla ditta con maggiore punteggio - clausola che prevede facoltà di non conferimento incarico - legittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - motivi aggiunti - settori c.d. sensibili - dimidiazione dei termini processuali - appalti pubblici - bando di gara - disposizioni procedimentali -annullamento in autotutela - clausole del bando riscontrate illegittime in corso di gara - tramutazione requisito minimo di partecipazione in criterio di valutazione - obbligo di motivazione - risarcimento danni per mancata aggiudicazione - perdita della chance - criteri
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007 - Appalto pubblico di forniture - procedura ristretta - si articola in due fasi - fase di pre-qualifica - mancata allegazione copia documento identità alla dichiarazione sostitutiva - esclusione della ditta: illegittimità - dichiarazioni irregolari ed omissioni - esclusione automatica dei richiedenti non prevista dal bando - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005 - Appalto di forniture - ditta esclusa dalla procedura - presentazione campioni non conformi al capitolato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance

Art. 56 (Principio di libera amministrazione)  

(1)  Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all’Art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l’espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Art. 57  (Aggiudicazione degli appalti sopra soglia)

(1)  Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell’articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell’articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

(2)  Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidino per l’aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.

(3)  La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.

(4)  Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio Le amministrazioni possono determinare l’elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.

Art. 58 (Aggiudicazione degli appalti sotto soglia)

(1)  Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:

  1. alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 140.000 euro; 140)
  2.  141)
  3. alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

(2)  A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia.

140)
La lettera a) dell’art. 58, comma 1, è stata così modificata dall’art. 20, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e  acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
141)
La lettera b) dell'art. 58, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 11, comma 25, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15e successivamente abrogata all’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 59 (Appalti riservati)

(1)  Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

  1. il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;
  2. i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;
  3. le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
  4. l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.

(2)  La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.

(3)  L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.

(4)  Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l’occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 20 della direttiva 2014/24/UE. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In relazione ai meccanismi e agli strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili trova applicazione la normativa statale. 142)

142)
L’art. 59, comma 4, è stato così integrato dall’art. 15, comma 5, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1. Vedi anche l’art. 15, comma 6, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

CAPO XI
ABROGAZIONI

Art. 60 (Abrogazioni)

(1)  Le seguenti disposizioni sono abrogate:

  1. la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;
  2. gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  3. l’articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

Art. 61 (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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