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i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 5 (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza  in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure)                 delibera sentenza

(1)  L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:

  1. “attività di centralizzazione delle committenze” e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
    1. acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
    2. aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
  2. “attività di committenza ausiliarie”: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
    1. infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB); 11)
    2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
    3. preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.

(2)  Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l’Agenzia  in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo  mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara. 12)

(3)  In ambito provinciale l’Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.

(4)  Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.

(5)  I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.

(6)  La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all’articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l’ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all’articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.  Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:  13)

  1. per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
  2.  14)

(7) Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 6  per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit. 15)

massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 212 - Recepimento delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, N. 120
massimeDelibera 9 gennaio 2018, n. 1 - Nuove Linee di indirizzo in merito alle modalità di espletamento dell’audit dei contratti pubblici
massimeDelibera N. 4892 del 23.12.2002 - Attivazione dell'Osservatorio lavori pubblici e del Sistema informativo su appalti e lavori pubblici
11)
Il testo tedesco della lettera b), articolo 5, comma 1, è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
12)
L'art. 5, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
13)
L'art. 5, comma 6, è stato integrato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
14)
La lettera b) dell'art. 5, comma 6, è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
15)
L'art. 5, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1, successivamente dall'art. 5, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
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