(1) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
(2) La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.
(3) L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.
(4) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l’occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 20 della direttiva 2014/24/UE. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In relazione ai meccanismi e agli strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili trova applicazione la normativa statale. 142)