(1) Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell’articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell’articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
(2) Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidino per l’aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.
(3) La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.
(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio Le amministrazioni possono determinare l’elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.