(1) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all’Art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l’espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.