(1) Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.
(2) A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 67)