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i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 18 (Affidamento dei servizi attinenti  all’architettura e all’ingegneria)                   delibera sentenza

(1)  Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. 60)

(2)  Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.

(3) Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima. 61)

(4)  Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all’individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:

  1. valutazione dell’offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;
  2. invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);
  3. redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell’esito del colloquio e della valutazione delle referenze;
  4. apertura dell’offerta economica e attribuzione del punteggio totale.

(5)  In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 62)

(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche. 63)

(7)  64)

(8)  65)

massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1156 - Approvazione della Linea guida n. 11 "Concorsi di progettazione e di idee" ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e revoca delle deliberazioni n. 258/2017 e n. 1098/2018
massimeDelibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
massimeDelibera 10 gennaio 2023, n. 30 - Delibera della Giunta provinciale 29 novembre 2022, n. 894 – Correzione di un errore materiale – ERRATA CORRIGE
massimeDelibera 29 novembre 2022, n. 894 - Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Sostituzione dell'Allegato V della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (vedi anche delibera n. 30 del 10.01.2023)
massimeDelibera 25 ottobre 2022, n. 759 - Nuove Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 570 - Legge Provinciale n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" - Criteri per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Criteri qualitativi per l'occupazione di personale apprendista nell'aggiudicazione degli appalti (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1308 - Capitolato presentazione per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre presentazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche (vedi anche delibera n. 759 del 25.10.2022 e delibera n. 894 del 29.11.2022)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - gara - offerte - direttore dei lavori - tecnici ausiliari - presentazione curricola professionali - differenze
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto
massimeDelibera N. 717 del 04.03.2002 - Istituzione dell’Elenco dei professionisti di fiducia per l’affidamento di incarichi, di corrispettivo inferiore a 200.000 DSP, relativi a prestazioni professionali connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici
massimeDelibera N. 3769 del 29.10.2001 - Modifica del "Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche"
60)
L’art. 18, comma 1, è stato così modificato dall’art. 8, comma 1, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
61)
L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 10, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
62)
L'art. 18, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
63)
L'art. 18, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
64)
L'art. 18, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3e successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
65)
L'art. 18, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1e successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
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