(1) La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:
(2) Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.
(3) Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti. 2)