(1) Il piano provinciale della mobilità configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto di persone e definisce i bacini e il fabbisogno finanziario, in coerenza con le strategie socio-economiche e di sostenibilità ambientale.
(2) Il sistema di trasporto ferroviario costituisce l’asse portante del sistema di trasporto pubblico integrato e pertanto la domanda di mobilità territoriale è orientata verso tale sistema.
(3) II piano provinciale della mobilità contiene gli obiettivi strategici e i criteri di qualità dei servizi nel campo di mobilità e trasporto pubblico, individuando in particolare le strategie per la riduzione del traffico privato, per l'ottimizzazione della sostenibilità della mobilità, e per l'integrazione modale delle varie modalità di trasporto.
(4) Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto del piano provinciale della mobilità, i comuni e gli interessati possono presentare osservazioni e proposte. La Giunta provinciale valuta le osservazioni e proposte pervenute ed entro 60 giorni adotta il piano definitivo. Nel caso in cui la Giunta non recepisca le osservazioni e proposte pervenute, ne dà motivazione scritta e la comunica ai proponenti.
(5) Con cadenza almeno quinquennale è svolta un’indagine sull’origine-destinazione dei flussi di mobilità, suddivisi per le varie modalità di trasporto.
(6) Decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore, il piano provinciale della mobilità va adeguato alle nuove esigenze, e per le modifiche e gli adeguamenti si applica la procedura di cui al comma 4.