(1) Fino al momento della produzione degli effetti dei contratti di servizio stipulati ai sensi dell’articolo 12 della presente legge, prevista al massimo entro novembre 2018, rimangono in vigore le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 1, il comma 6 dell’articolo 3, gli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 16 e 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche.
(2) Le concessioni per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza provinciale, che sono in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.
(3) L’adozione dei regolamenti per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione all’attività di noleggio con conducente da parte dei comuni dovrà avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.