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Normativa provinciale
Trasporti
Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
CAPO XIV
NORME FINALI
Art. 58 (Attuazione)
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
1)
2)
Mobilità pubblica
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.
2)
Vedi anche il
D.P.P. 14 dicembre 2016, n. 33
.
Art. 58 (Attuazione)
36)
(
1
)
Con regolamento di esecuzione sono determinati:
la ripartizione delle competenze all’interno della struttura amministrativa della Provincia di Bolzano;
i contenuti specifici e le modalità di formazione del piano provinciale della mobilità;
i contenuti minimi del contratto di servizio di bacino;
i compiti del gestore di infrastrutture inerenti alla mobilità;
le disposizioni per l’istituzione e la gestione delle fermate del trasporto pubblico;
i presupposti e le procedure per l’agibilità delle strade non pubbliche;
la disciplina dell’attività di noleggio autobus;
la disciplina dell’attività di taxi e noleggio con conducente;
le disposizioni inerenti la gestione delle strutture e dei servizi aeroportuali;
le disposizioni per l’informazione all’utenza e le reti di vendita;
i contenuti minimi della Carta della qualità dei servizi.
(
2
)
La Giunta provinciale:
adotta il piano provinciale della mobilità;
fissa i criteri per i servizi minimi;
approva il programma triennale degli investimenti;
approva il contratto tipo per i contratti di servizio;
determina le procedure per la formazione dell’orario;
fissa i criteri per l’utilizzo dei veicoli;
fissa i criteri per le autorizzazioni dei servizi di linea integrativi e dei servizi di linea atipici;
definisce il sistema tariffario e le condizioni di utilizzo dei servizi;
fissa i criteri per il calcolo della tariffa di compensazione da applicare agli impianti a fune integrati;
37)
fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni e in conformità ai regolamenti esistenti relativi ai servizi di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione e i criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia. Tali criteri prevedono la partecipazione dei genitori come accompagnatori.
38)
Delibera 24 maggio 2016, n. 562
- Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli
36)
Vedi anche il
D.P.P. 14 dicembre 2016, n. 33
.
37)
La lettera j) dell'art. 58, comma 2, è stata abrogata dall'art. 31, comma 1, lettera d),
della
L.P. 18 ottobre 2016, n. 21
.
Vedi anche l'art. 21, comma 13, della
L.P. 18 ottobre 2016, n. 21
.
38)
La lettera k) dell'art. 58, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 21, comma 11, della
L.P. 18 ottobre 2016, n. 21
.
Vedi anche l'art. 21, comma 13, della
L.P. 18 ottobre 2016, n. 21
.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
c) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
e) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
f) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
DISPOSIZIONI GENERALI
PROGRAMMAZIONE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI
INFRASTRUTTURE
SISTEMA TARIFFARIO
SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ATTIVITÀ AERONAUTICA
RAPPORTI CON L’UTENZA
SANZIONI
MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO
ULTERIORI DISPOSIZIONI
NORME FINALI
Art. 58 (Attuazione)
Art. 59 (Abrogazioni)
Art. 60 (Norme transitorie)
Art. 61 (Norma finanziaria)
h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
i) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2023, n. 24
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico