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g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)2)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 58 (Attuazione) 36)      delibera sentenza

(1)  Con regolamento di esecuzione sono determinati:

  1. la ripartizione delle competenze all’interno della struttura amministrativa della Provincia di Bolzano;
  2. i contenuti specifici e le modalità di formazione del piano provinciale della mobilità;
  3. i contenuti minimi del contratto di servizio di bacino;
  4. i compiti del gestore di infrastrutture inerenti alla mobilità;
  5. le disposizioni per l’istituzione e la gestione delle fermate del trasporto pubblico;
  6. i presupposti e le procedure per l’agibilità delle strade non pubbliche;
  7. la disciplina dell’attività di noleggio autobus;
  8. la disciplina dell’attività di taxi e noleggio con conducente;
  9. le disposizioni inerenti la gestione delle strutture e dei servizi aeroportuali;
  10. le disposizioni per l’informazione all’utenza e le reti di vendita;
  11. i contenuti minimi della Carta della qualità dei servizi.

(2)  La Giunta provinciale:

  1. adotta il piano provinciale della mobilità;
  2. fissa i criteri per i servizi minimi;
  3. approva il programma triennale degli investimenti;
  4. approva il contratto tipo per i contratti di servizio;
  5. determina le procedure per la formazione dell’orario;
  6. fissa i criteri per l’utilizzo dei veicoli;
  7. fissa i criteri per le autorizzazioni dei servizi di linea integrativi e dei servizi di linea atipici;
  8. definisce il sistema tariffario e le condizioni di utilizzo dei servizi;
  9. fissa i criteri per il calcolo della tariffa di compensazione da applicare agli impianti a fune integrati;
  10. 37)
  11. fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni e in conformità ai regolamenti esistenti relativi ai servizi di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione e i criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia. Tali criteri prevedono la partecipazione dei genitori come accompagnatori. 38)
massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 562 - Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli
37)
La lettera j) dell'art. 58, comma 2, è stata abrogata dall'art. 31, comma 1, lettera d), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
38)
La lettera k) dell'art. 58, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 21, comma 11, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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