(1) È consentito organizzare, promuovere, pubblicizzare e fornire passaggi non a carattere commerciale.
(2) È vietato ai soggetti privi di autorizzazione o licenza organizzare, promuovere, pubblicizzare e prestare servizi, comunque denominati, di trasporto di persone, dietro corrispettivo e su richiesta delle stesse.