(1) Possono essere concessi contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che per almeno 120 giorni all’anno devono spostarsi per motivi di lavoro:
(2) Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in condizioni disagiate.
(3) Il contributo è calcolato unicamente per il percorso situato sul territorio provinciale.