(1) Le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo sull’esercizio dei servizi di trasporto e sul livello della qualità del servizio erogato spettano al personale dipendente della Ripartizione provinciale Mobilità, appositamente autorizzato.
(2) Il personale di cui al comma 1 può effettuare appositi controlli e, a tal fine, richiedere alle imprese di trasporto i dati di esercizio necessari, relativi allo svolgimento e alla gestione dei servizi. Il personale addetto ai controlli ha libero accesso ai veicoli, alle rimesse e alle officine, previa esibizione di apposita tessera di servizio.
(3) Le imprese di trasporto sono tenute a fornire tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici necessari all’effettuazione dei controlli. 35)