(1) Il personale incaricato della Ripartizione provinciale Mobilità vigila sull’osservanza della presente legge.
(2) All’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’Art. 49 provvedono i comuni.
(3) All’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 50, alla relativa contestazione immediata nonché alla riscossione immediata degli importi provvedono le persone formalmente incaricate dalla ripartizione provinciale mobilità o dalle imprese di trasporto. Le imprese di trasporto applicano le relative sanzioni amministrative agli utenti. 34)
(4) Per l’accertamento delle infrazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.