(1) All’utenza è garantita la piena informazione circa le modalità di prestazione ed utilizzo dei servizi secondo standard uniformi.
(2) La Provincia di Bolzano promuove l’istituzione di una rete capillare per la vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e l’istituzione di punti d’informazione e di riferimento, ai quali possono essere attribuite funzioni collegate alla mobilità e altre funzioni.
(3) Per la realizzazione e la partecipazione a iniziative per l’informazione dell’utenza possono essere concessi contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.