(1) Per l’attività di servizio taxi e noleggio con conducente sono disciplinati con regolamento di esecuzione:
(2) In caso di accertata inattività, che pregiudichi il funzionamento dei servizi pubblici non di linea, la Provincia di Bolzano assegna all’amministrazione comunale inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Provincia di Bolzano, sentito il Comune inadempiente, provvede in via sostitutiva.