(1) Gli impianti funiviari non di proprietà della Provincia di Bolzano, che collegano località stabilmente abitate, possono essere integrati nel sistema di trasporto integrato.
(2) Ai gestori degli impianti funiviari è riconosciuta una compensazione tariffaria, calcolata in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti e in base alle distanze convenzionali.