(1) La Provincia di Bolzano promuove l’integrazione in un unico sistema tariffario dei servizi di trasporto di linea automobilistici, tranviari, funiviari e altri servizi su impianti fissi e dei servizi ferroviari regionali sulle tratte di competenza tariffaria della Provincia di Bolzano.
(2) Oltre al sistema tariffario integrato, possono essere approvate, anche sulla base di apposite convenzioni, particolari tariffe e condizioni di utilizzo.