(1) Le fermate devono essere autorizzate.
(2) La fornitura e posa in opera delle pensiline, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate sono disposte sulla base di un programma annuale.
(3) Qualora i lavori per la realizzazione di nuove fermate o per la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale o la manutenzione straordinaria delle fermate esistenti siano particolarmente gravosi, possono essere concessi contributi sino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammissibili.