(1) Il gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente è tenuto, anche in caso di rapporti in essere, in scadenza, scaduti o in regime di proroga, a mettere a disposizione dell’affidatario subentrante, individuato tramite gara o affidamento in house, i beni strumentali alla prestazione dei servizi di trasporto su strada, ferroviari, tranviari, funiviari, anche se locati al gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente, nonché tutti gli altri beni strumentali che siano stati acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, dal momento che tale condizione configura un vincolo di destinazione per tutto il periodo di vita utile del bene ovvero per il termine espressamente indicato con vincolo di destinazione d’uso. Poiché i servizi di trasporto pubblico sono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti, durante il periodo di trasferimento di 60 giorni di cui al comma 2 il gestore cedente deve continuare a fornire il servizio alle condizioni della concessione in scadenza o scaduta e in regime di proroga, e garantire una transizione senza soluzione di continuità.
(2) Fermo restando quanto disposto in merito all’indennizzo dalle leggi provinciali, ai fini del calcolo di eventuali indennizzi o corrispettivi a favore del gestore uscente per la messa a disposizione dei beni strumentali di cui al comma 1 si applica la misura 6, punto 3 e seguenti, dell’allegato A della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 28 novembre 2019.
(3) In caso di mancato trasferimento o di mancata messa a disposizione dei beni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica certificata (PEC), della relativa richiesta della Provincia, resta fermo il diritto di quest’ultima di procedere alla requisizione in uso ai sensi dell’articolo 835 del Codice civile. 8)