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g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)2)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 15 (Obblighi dell’affidatario)    

(1)  L’affidatario dei servizi di bacino:

  1. effettua il servizio come previsto dal contratto;
  2. applica le tariffe di trasporto previste;
  3. gestisce la rete di vendita nel bacino di affidamento;
  4. garantisce la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;
  5. utilizza personale qualificato e materiale idoneo;
  6. applica i vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi di settore;
  7. osserva le disposizioni sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e trilinguismo di cui allo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione; 7)
  8. rispetta le disposizioni sull’allestimento, il layout e l’utilizzo degli spazi pubblicitari dei mezzi destinati ai servizi pubblici di linea;
  9. adotta sistemi tecnologici funzionali al sistema di trasporto integrato;
  10. garantisce l’utilizzo corretto delle apparecchiature a bordo dei mezzi per l’identificazione puntuale delle corse, per la bigliettazione e l’informazione al pubblico;
  11. adotta sistemi uniformi per il rilevamento dei dati relativi all’esercizio dei servizi e fornisce i relativi dati;
  12. produce ed espone negli spazi predisposti gli orari dei servizi di trasporto;
  13. comunica immediatamente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio;
  14. stipula assicurazioni contro incendio e furto dei beni aziendali e contro i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti a persone, animali e cose trasportate;
  15. consente, ai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, il libero accesso a veicoli, impianti e alla documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell’ambito del contratto di servizio;
  16. si dota della Carta della qualità dei servizi;
  17. vigila sullo stato e sul decoro delle fermate nel bacino di affidamento.
7)
La lettera g) dell'art. 15, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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