In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Modifica dei criteri per il finanziamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo e tutela delle minoranze nonchè dei progetti di educazione allo sviluppo e alla mondialità delle Organizzazioni. Revoca della delibera n. 1094 del 23/09/2014

ALLEGATO A

Criteri per l’erogazione di finanziamenti alle organizzazioni per progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, “Promozione dell’attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”, prevede il sostegno di progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali sottoposti all’attenzione della Provincia autonoma di Bolzano e valutati positivamente secondo i presenti criteri.

Art. 2
Soggetti proponenti dei progetti

1. Possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, con:

a) organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che abbiano la propria sede legale o una sede operativa in provincia di Bolzano e svolgano la propria attività in modo diretto e continuativo sul territorio provinciale;

b) altri enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni e fondazioni, nonché cooperative e consorzi che abbiano la propria sede legale o una sede operativa in provincia di Bolzano e svolgano la propria attività in modo diretto e continuativo sul territorio provinciale.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono perseguire in alcun modo scopi di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire in quest’ultimo tutte le entrate ad esso collegate.

3. Devono essere in grado di realizzare il progetto con competenza, ossia con le conoscenze specialistiche necessarie, e disporre di idonee risorse finanziarie, umane e strutturali.

4. I soggetti proponenti con i seguenti requisiti sono valutati preferenzialmente in sede di valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 5:

a) iscrizione nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale oppure delle persone giuridiche;

b) indicazione, nell’atto costitutivo, di scopi prevalenti quali attività nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della tutela dei diritti umani e delle minoranze linguistiche e culturali, della solidarietà e dei valori di pace;

c) esperienze maturate nel campo della cooperazione allo sviluppo.

Art. 3
Aree di intervento

1. I progetti di cooperazione allo sviluppo devono essere realizzati nei Paesi inclusi nella lista del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (lista DAC – Development Assistance Committee) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

2. I progetti di tutela delle minoranze linguistiche e culturali possono essere realizzati anche in Paesi non inclusi nella suddetta lista.

3. La Provincia autonoma di Bolzano sostiene finanziariamente in misura maggiore i progetti realizzati nei Paesi cosiddetti prioritari di cui all’allegato A, al fine di promuovere rapporti di collaborazione continuativi, nonché concentrare gli interventi in aree di interesse prioritario per la Provincia autonoma di Bolzano e per gli organismi operanti nel settore.

4. Sono Paesi prioritari anche quei Paesi in cui si realizzano progetti di tutela di minoranze linguistiche e culturali e iniziative volte ad affrontare situazioni particolarmente gravi dovute a catastrofi naturali o conflitti.

Art. 4
Sostegno dei progetti

1. I progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali, di seguito denominati progetti, devono definire chiaramente gli obiettivi e le attività che dovranno essere realizzate entro un determinato termine.

2. Viene concesso sostegno finanziario alle attività ed ai progetti finalizzati a migliorare le condizioni di vita della popolazione destinataria e che promuovono quindi lo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale del Paese o dell’area destinataria dell’intervento.

3. In particolare vengono sostenuti progetti che:

a) promuovono lo sviluppo delle risorse umane mediante l’educazione primaria e secondaria nonché la formazione professionale e altri corsi di aggiornamento;

b) promuovono la sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo sostenibile;

c) promuovono lo sviluppo dei servizi e delle strutture sanitarie e sociali;

d) promuovono l’accesso all’acqua;

e) promuovono attività che producono reddito (sostegno a piccole imprese, cooperative agricole, ecc.) e aumentano quindi la capacità di autoaiuto dei destinatari;

f) promuovono le strutture democratiche e la crescita della società civile, anche rendendo la popolazione destinataria partecipe alla pianificazione e alla realizzazione dei progetti in un’ottica di partenariato;

g) tengono conto di aspetti qualificanti dello sviluppo, individuati in sede internazionale, quali la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, questioni di genere, comunicazione ed informazione sociale, incremento demografico e sviluppo, rafforzamento delle capacità istituzionali, buon governo, sostegno alle capacità imprenditoriali;

h) promuovono la tutela dell’ambiente, il risanamento ambientale ed uno sviluppo sostenibile;

i) sono volti alla tutela delle minoranze linguistiche e culturali, nonché dei diritti umani;

j) promuovono il dialogo interculturale;

k) prevedono azioni socioeconomiche intese ad assistere il rientro ed il reinserimento nel Paese d’origine di emigrati e profughi.

Art. 5
Criteri di valutazione

1. I progetti sono selezionati sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi, di cui all’allegato B, che consentono di stilare una graduatoria di merito:

a) elaborazione dettagliata del progetto e sufficienti informazioni su aspetti rilevanti dello stesso;

b) aderenza ai bisogni locali ed al contesto economico, sociale e culturale;

c) radicamento del soggetto proponente sul territorio provinciale, competenza, integrità, affidabilità e collaborazioni/partenariati con altri enti e organizzazioni;

d) qualità del partenariato in loco;

e) priorità del settore di intervento;

f) priorità geografica dell’area di intervento;

g) coerenza interna del progetto in relazione ai suoi obiettivi, attività, costi e risultati attesi;

h) adeguatezza dei costi e della partecipazione finanziaria del proponente;

i) efficacia, efficienza e impatto del progetto sul contesto locale;

j) partecipazione dei destinatari dell’intervento all’individuazione degli obiettivi e all’attuazione del progetto (ownership);

k) rafforzamento delle capacità locali (capacity development);

l) collaborazione e coordinamento con organizzazioni e istituzioni locali nonché rispondenza del progetto agli obiettivi di sviluppo del Paese destinatario/dell’area destinataria;

m) attenzione alle questioni di genere, alla tutela dei diritti umani e ai gruppi svantaggiati;

n) sostenibilità del progetto in termini di tutela ambientale e sociale nonché in termini di continuazione delle attività nel tempo.

2. Sono considerati prioritari i progetti con le seguenti caratteristiche:

a) l’inserimento del progetto in programmi di sviluppo pluriennali, ossia in una serie di misure ed iniziative che promuovono lo sviluppo complessivo di un territorio, coinvolgendo diverse organizzazioni ed istituzioni sia nel Paese destinatario sia in provincia di Bolzano;

b) progetti che hanno come scopo diretto o indiretto la tutela dei diritti umani, dell’uguaglianza di genere, dei gruppi svantaggiati nonché la tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche;

c) progetti presentati da soggetti proponenti che soddisfano i criteri di cui al comma 4 dell’articolo 2.

Art. 6
Percentuale di finanziamento

1. Per i progetti valutati positivamente e approvati si prevedono le seguenti percentuali di finanziamento:

a) fino al 70% della spesa ammessa per i progetti realizzati nei Paesi prioritari indicati all’allegato A dei presenti criteri nonché ai commi 2 e 4 dell’articolo 3.

b) fino al 50% della spesa ammessa per i progetti realizzati nei restanti Paesi indicati come beneficiari di aiuto pubblico dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (Lista DAC) dell’OCSE.

2. In fase di valutazione del progetto l’ufficio provinciale competente può determinare la spesa ammessa sulla base della valutazione e delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7
Contributo proprio

1. Il progetto deve essere sempre cofinanziato dai proponenti e/o dal partner locale del progetto tramite l’apporto di mezzi finanziari in una misura minima del 3% delle spese complessive indicate nel piano di finanziamento. Il restante contributo proprio può essere apportato tramite altri mezzi finanziari, prestazioni in natura e/o prestazioni di attività di volontariato.

2. Il contributo proprio monetario può consistere in entrate proprie (ad esempio contributi dei soci, introiti per prestazioni svolte, offerte e sponsorizzazioni ecc.) oppure in una qualsiasi altra forma di apporto finanziario messo a disposizione dal proponente o beneficiario. Quali contributi propri possono essere indicati anche i contributi di altri enti pubblici diversi dalla Provincia autonoma di Bolzano.

3. Al momento della presentazione della proposta di progetto deve essere allegata una dichiarazione del proponente da cui risulta se sono state o saranno presentate altre domande di finanziamento per le medesime iniziative; in caso affermativo, devono essere indicati gli enti e le istituzioni a cui sono state/verranno presentate le domande di finanziamento e gli importi richiesti. La concessione di tali finanziamenti deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio competente e indicata nella relazione finale.

4. Eventuali prestazioni in natura e in forma di attività di volontariato a copertura del contributo proprio possono concorrere alla determinazione della spesa ammessa solo se nella proposta di progetto ne saranno specificate la natura ed entità.

5. Qualora il contributo proprio sia prestato sotto forma di attività di volontariato, questa deve essere quantificata con riferimento al numero delle persone impiegate e alle tariffe giornaliere/orarie calcolate.

6. Nel caso di personale locale devono essere specificate le modalità di calcolo dei relativi costi, che dovranno essere in linea con i parametri in uso nei Paesi beneficiari.

7. Nel contributo proprio possono essere inclusi eventuali costi legati alle missioni del proponente nel Paese di realizzazione del progetto. Sono ammesse una missione di monitoraggio e una di valutazione per non più di una persona e per un totale massimo di 14 giorni. Tali spese devono essere improntate a criteri di congruità economica e ragionevolezza e rispettare i principi di economicità e risparmio.

8. Nel caso in cui il contributo proprio consista nella messa a disposizione di un bene materiale, il relativo costo si calcola considerando il valore di utilizzo del bene nel periodo di riferimento; è comunque necessario precisare il metodo seguito per calcolare detto valore.

Art. 8
Spese ammissibili

1. Sono ammesse esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione del progetto, per le quali deve essere fornita adeguata documentazione.

2. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costi di investimento (ad es. costruzioni, attrezzature, macchinari, ecc.);

b) costi del personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetto nonché costi di formazione;

c) costi di gestione nel Paese beneficiario;

d) costi per la predisposizione del progetto che non superino il 3% delle spese ammissibili;

e) costi per attività d’informazione e sensibilizzazione sul territorio della provincia di Bolzano in merito alle tematiche trattate nel progetto, che non superino comunque il 3% delle spese ammissibili. In questa percentuale possono essere comprese anche le spese destinate ad attività di divulgazione e pubblicizzazione del progetto finanziato dalla Provincia nel Paese beneficiario dell’intervento. Tali spese devono essere improntate a criteri di congruità economica e ragionevolezza e rispettare i principi di economicità e risparmio;

f) costi amministrativi che il proponente deve sostenere in Provincia di Bolzano per la realizzazione del progetto (ad es. spese di coordinamento e amministrazione, comunicazione, materiale d’ufficio, segreteria, ecc.), nella misura massima del 3% delle spese ammissibili. Tale percentuale potrà essere ridotta, in fase di valutazione, dall’ufficio provinciale competente, in considerazione delle effettive necessità e caratteristiche del progetto.

Art. 9
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) spese che abbiano per oggetto la realizzazione di strutture e attività religiose ed ecclesiastiche destinate esclusivamente ad iniziative spirituali e pastorali; fanno eccezione quegli edifici di culto che rappresentano un luogo di identificazione culturale e che devono essere protetti come monumenti;

b) spese di trasporto dall’Italia di indumenti smessi, arredi, alimenti nonché macchinari e attrezzature di seconda mano o nuovi che possono essere acquistati anche in loco a prezzi più vantaggiosi e della stessa qualità;

c) spese per l’acquisto di beni di lusso e di impianti ad alta tecnologia per i quali non si può garantire la manutenzione;

d) spese per iniziative la cui utilità non vada a beneficio, né direttamente né indirettamente, di una comunità, bensì di singole persone;

e) spese non chiaramente identificate (es. spese varie, spese per imprevisti, variazioni del tasso di cambio, spese bancarie);

f) spese per attività finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi per le organizzazioni;

g) spese che, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi del progetto, non sono ritenute necessarie e adeguate.

Art. 10
Presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento (una copia) e il progetto (in duplice copia) devono essere presentati nel periodo tra il 2 e il 31 gennaio di ogni anno.

2. Il termine si intende prorogato al giorno lavorativo seguente qualora cada in un giorno in cui gli uffici provinciali sono chiusi. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine non vengono prese in considerazione. Le domande di finanziamento e i progetti devono essere firmati dal/dalla legale rappresentante del proponente e devono essere indirizzati al seguente ufficio: Ripartizione Presidenza e Relazioni estere – Ufficio Affari di gabinetto - Piazza Silvius Magnago, 1 – 39100 Bolzano.

3. La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, può essere:

a) presentata direttamente presso il suddetto ufficio;

b) inviata a mezzo posta unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. (in questo caso fa fede la data del timbro dell’ufficio postale);

c) inviata a mezzo fax (0471 412139);

d) inviata per via telematica dalla casella di posta elettronica certificata del proponente alla seguente casella di posta elettronica certificata: kabinett.gabinetto@pec.prov.bz.it.

4. La domanda di finanziamento e lo schema di progetto sono disponibili presso l’ufficio provinciale competente e sono scaricabili all’indirizzo internet www.provincia.bz.it/cooperazioneallosviluppo.

5. Nella domanda di finanziamento va indicata la modalità di rendicontazione scelta dal proponente fra le due di cui all’articolo 11. Alla domanda va allegata la seguente documentazione, che dovrà essere datata e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto proponente:

a) schema di progetto in duplice copia, in lingua italiana o tedesca, compilato in ogni suo punto e contenente tutte le informazioni richieste, compreso il relativo piano di finanziamento con l’indicazione dei costi complessivi, del finanziamento richiesto e del contributo proprio;

b) copia dell’accordo stipulato tra il proponente e il partner locale. In assenza, una lettera in cui il partner locale o i partner locali confermano di voler sostenere il progetto e di condividere gli obiettivi e le attività;

c) almeno un’offerta di un’impresa produttrice o fornitrice per i progetti concernenti l’acquisto di attrezzature (impianti tecnici, apparecchiature o macchinari), se la spesa è pari o superiore al 30% della spesa complessiva del progetto. L’acquisto di materiali, attrezzature e servizi necessari alla realizzazione del progetto dovrà essere effettuato in base a criteri di economicità e qualità. L’ufficio provinciale competente può in ogni caso richiedere, in sede di valutazione, ulteriori preventivi, al fine di valutare l’effettiva economicità dell’offerta;

d) una descrizione tecnica in caso di costruzione o ristrutturazione di opere civili o di altre infrastrutture con un costo complessivo fino a 20.000 euro. Se il costo supera i 20.000 euro, e se dell’esecuzione dell’opera viene incaricata un’impresa, serve inoltre almeno un preventivo, da parte di quest’ultima, con il computo metrico estimativo comprensivo di planimetria. L’ufficio provinciale competente può richiedere, in sede di valutazione, ulteriori preventivi, al fine di valutare l’effettiva economicità dell’offerta;

e) statuti del proponente e del/dei partner locale/locali o opportune informazioni;

f) altro materiale ritenuto utile per la valutazione del progetto (pubblicazioni, ricerche, studi, articoli di giornali, documentazione fotografica, ecc.).

6. I progetti presentati possono avere anche durata pluriennale, ma dovranno essere chiaramente indicate le tranche di finanziamento annuali. In caso di approvazione di un progetto pluriennale, per la seconda e la successiva o le successive annualità, in caso di assenza di variazioni delle attività previste, il proponente è tenuto a presentare, entro la scadenza annuale del bando, esclusivamente la domanda di finanziamento con il budget aggiornato per l’annualità di riferimento ed una relazione sulle attività realizzate.

7. Per quanto riguarda i fondi di rotazione ed altri sistemi di credito, devono essere riportati i criteri di scelta dei beneficiari, le modalità di erogazione e rimborso, nonché l’impiego finale dei fondi.

Art. 11
Realizzazione e rendicontazione del progetto

1. Avvio del progetto: Il progetto può essere avviato dal 1° febbraio dell’anno di presentazione della domanda di finanziamento all’ufficio provinciale competente ed in ogni caso entro sei mesi dalla stipula della relativa convenzione. Il termine per l’avvio del progetto può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di sei mesi; la relativa richiesta motivata deve pervenire all’ufficio competente entro il predetto termine.

2. Erogazione del finanziamento concesso:

a) L’erogazione del finanziamento da parte della Provincia avviene in due o più rate, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con il proponente.

b) Su presentazione di una dichiarazione di inizio attività e di una apposita richiesta può essere concesso un anticipo nella misura massima del 70% dell’ammontare del finanziamento. La richiesta di liquidazione dell’anticipo deve essere presentata entro sei mesi dalla stipula della convenzione.

c) Qualora il finanziamento venga erogato in più di due rate, ogni pagamento successivo all’erogazione della prima rata avrà luogo previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, corredata da un rendiconto delle spese sostenute e dai relativi documenti di spesa.

d) I progetti devono concludersi entro la data indicata nella convenzione.

e) Entro la data indicata dalla convenzione e al fine della liquidazione dell’ultima rata, il proponente è tenuto a presentare la relativa richiesta di erogazione nonché la relazione finale e il rendiconto finale. Tale termine, su motivata richiesta, è prorogabile di sei mesi.

f) La relazione finale e il rendiconto finale devono essere redatti seguendo il modello predisposto dall’ufficio competente e contenuto nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale. Il rendiconto deve indicare tutte le entrate conseguite (finanziamenti pubblici, raccolte fondi, etc.) e tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto, con le relative voci. Al rendiconto va allegata la documentazione di spesa fino all’ammontare del finanziamento concesso, fermo restando l’obbligo dell’attestazione dello svolgimento dell’intera iniziativa ammessa. La relazione e il rendiconto finali devono essere redatti in lingua italiana o tedesca e possono essere integrati con documenti prodotti o tradotti in altre lingue (inglese, francese, spagnolo);

g) Qualora le attività del progetto siano realizzate parzialmente e/o con costi minori rispetto alla spesa ammessa, il finanziamento viene liquidato in misura proporzionalmente ridotta; se dalla rendicontazione risulta che il contributo proprio di cui all’articolo 7 è stato minore di quanto indicato nella convenzione, la percentuale del finanziamento provinciale erogabile verrà ricalcolata e ridotta.

h) Ai fini della rendicontazione vengono riconosciuti i documenti di spesa a partire dal 1° febbraio dell’anno di presentazione della domanda di finanziamento ed entro la data di conclusione del progetto prevista dalla convenzione o da eventuali proroghe.

i) Per la rendicontazione del finanziamento concesso dalla Provincia il proponente deve produrre la documentazione di spesa in originale. Nel caso in cui la legislazione del Paese beneficiario imponga la conservazione delle fatture o di altri documenti di spesa nel Paese stesso, la documentazione è ritenuta valida anche se prodotta in copia autentica, corredata da una dichiarazione del partner attestante sia i motivi per cui non è stato possibile produrre la documentazione originale, sia la conformità della documentazione presentata. Nei casi, invece, in cui i documenti di spesa risultino irreperibili per causa di forza maggiore adeguatamente documentata, il soggetto proponente deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui risultino il motivo per cui non è possibile presentare la documentazione nonché la destinazione dei fondi; a tale dichiarazione deve essere allegata una seconda dichiarazione del partner locale, attestante che i fondi sono stati impiegati per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

j) In alternativa alla presentazione della documentazione di spesa in originale può essere presentato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, un elenco riepilogativo delle spese sostenute, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. All’elenco è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del proponente attestante:

1) che le predette spese sono state sostenute;

2) che la documentazione di spesa in originale o in copia autentica verrà conservata presso il proponente stesso per almeno dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione dell’ultima rata del finanziamento.

k) Le fatture e gli altri documenti di spesa devono essere intestati al soggetto proponente o al partner locale indicato nella convenzione. I documenti di spesa quietanzati devono riportare la data di emissione, la denominazione e l’indirizzo di chi li ha emessi, l’oggetto della prestazione, il prezzo e la quantità/entità della merce/prestazione, nonché l’indicazione “Progetto della Provincia autonoma di Bolzano”.

l) Per quanto riguarda i corsi di formazione e aggiornamento e le manifestazioni informative, il proponente del progetto deve tenere un elenco delle presenze; in caso di corsi di formazione e aggiornamento detto elenco dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e dai/dalle relatori/relatrici.

m) Ai fini della documentazione del contributo proprio, il proponente deve presentare anche una dichiarazione attestante che l’intero progetto è stato realizzato conformemente alla convenzione stipulata, nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni di legge e che specifichi il contributo proprio, così come indicato nella modulistica contenuta nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

n) Al fine di poter verificare l’effettiva prestazione di attività di volontariato come contributo proprio nell’ambito dell’iniziativa finanziata, il proponente deve tenere un registro delle ore di volontariato effettuate, che deve essere controfirmato di volta in volta dai singoli volontari.

3. Proroga non onerosa del termine di durata previsto dalla convenzione: i progetti ammessi al finanziamento dovranno concludersi entro i termini previsti dalla convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e il soggetto proponente. Nel caso in cui tale termine non possa essere rispettato, la direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente può concedere, su motivata richiesta con indicazione della nuova durata del progetto, una proroga. La richiesta di proroga, redatta su carta semplice e firmata dal/dalla legale rappresentante del soggetto proponente, va presentata al competente ufficio provinciale; può essere consegnata direttamente all’ufficio o inoltrata per posta, fax o per via telematica all’indirizzo email gabinetto@provincia.bz.it, al più tardi un mese prima del termine di scadenza della convenzione. Nel caso in cui, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga, l’ufficio competente non sollevi obiezioni, la richiesta si intende accolta.

4. Modifiche al progetto:

a) I progetti devono essere realizzati secondo quanto definito nella convenzione stipulata tra il proponente e la Provincia autonoma di Bolzano;

b) Il rendiconto finale deve attenersi al piano di finanziamento previsto dalla convenzione: eventuali compensazioni tra le varie voci di spesa previste dal piano di finanziamento, entro il limite massimo del 20% e nei limiti del finanziamento concesso, non richiedono alcuna autorizzazione da parte dell’ufficio competente. Non possono essere oggetto di aumenti le voci di spesa relative a personale, costi amministrativi, studi di fattibilità e attività di diffusione e sensibilizzazione, per le quali è necessaria un’esplicita autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente. In caso di superamento della percentuale di cui sopra è sempre necessaria un’autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente;

c) Eventuali richieste di variazioni al progetto e al piano di finanziamento approvato – che comunque non possono comportare un cambiamento delle finalità, della tipologia dei destinatari, nonché dell’ammontare del finanziamento concesso – necessitano di una verifica e di un’autorizzazione da parte della Provincia. La richiesta di un’eventuale variazione al progetto va inviata seguendo la stessa procedura prevista per la richiesta di proroga di cui al comma 3.

5. Tutta la documentazione relativa al progetto deve essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione dell’ultima rata del finanziamento.

Art. 12
Revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione

1. In caso di inosservanza, da parte del proponente, delle clausole indicate nella convenzione oppure in presenza di cause che sono ritenute ostative al completamento del progetto, l’ufficio competente può richiedere la restituzione degli importi già erogati dalla Provincia; sono dovuti, inoltre, gli interessi legali a decorrere dalla data dell’accreditamento dell’importo al soggetto proponente. La Provincia ha inoltre il diritto di richiedere un risarcimento per danni finanziari causati da comportamenti che configurino una grave inosservanza delle clausole della convenzione.

2. Trascorso il termine di un anno dall’assegnazione del finanziamento o dalla firma della convenzione senza che il finanziamento sia stato liquidato per causa riconducibile al soggetto proponente (p. es. inerzia, ritardo, impossibilità di realizzazione del progetto), la Provincia dispone la revoca del finanziamento.

3. L’importo del finanziamento già erogato, non utilizzato e/o non rendicontato dal proponente deve essere restituito alla Provincia maggiorato degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data dell’accreditamento dell’importo al proponente.

4. In caso di risoluzione della convenzione per cause di forza maggiore, vige l'obbligo di restituzione degli importi non rendicontati.

Art. 13
Visibilità

1. Sulle strutture e sui macchinari, attrezzature e arredi realizzati o acquistati con finanziamento provinciale deve essere apposta una targa ben visibile con il logo della Provincia e/o la dicitura “Realizzato con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano” nella relativa lingua locale. Le diverse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, cartoline, inserzioni sui mezzi stampa, pagine web, etc.) delle attività finanziate dall’ufficio provinciale competente devono contenere il logo della Provincia e riportare, se non diversamente concordato con l’ufficio provinciale competente, la seguente dicitura: “La presente iniziativa è realizzata con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano, Presidenza e Relazioni estere, Ufficio Affari di gabinetto, Cooperazione allo sviluppo.”

Art. 14
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua annualmente controlli a campione su almeno il 6% dei progetti finanziati e liquidati dalla Provincia nell’anno finanziario precedente.

2. I controlli a campione vengono effettuati avvalendosi di esperti interni all’ufficio provinciale competente o esperti esterni all’amministrazione eventualmente incaricati dall’ufficio provinciale competente.

3. L’individuazione dei progetti da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio nel corso dell’anno successivo a quello in cui il progetto è stato liquidato.

4. Prima dell’individuazione dei progetti da sottoporre a controllo a campione si effettua un sorteggio del continente o di parte del continente (Africa, America Centrale, Sud America, Asia ed Europa dell’Est). Il 3% dei progetti da sottoporre a controllo viene individuato tramite sorteggio tra i progetti finanziati nel continente o parte del continente estratto. Il rimanente 3% viene individuato sulla base del criterio di vicinanza geografica ai progetti sorteggiati o del criterio di vicinanza ad eventuali sopralluoghi o missioni che si effettuano nell'ambito dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

5. Il sorteggio e l’individuazione dei progetti vengono effettuati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione provinciale competente, dalla direttrice/dal direttore d’ufficio provinciale competente e da due funzionarie/funzionari del competente ufficio provinciale, di cui una/uno con funzioni di segretaria/segretario.

6. Con i controlli a campione si verifica:

a) se le attività e le iniziative oggetto del relativo progetto e della relativa convenzione sono state realizzate in conformità alla convenzione e se le risorse sono state utilizzate secondo gli scopi previsti;

b) se la dichiarazione riguardante la realizzazione dell’intera iniziativa finanziata e relativa al contributo proprio, presentata in sede di rendicontazione, e per la quale non era stata prodotta documentazione contabile, può essere regolarmente documentata, ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

c) se vi è concordanza tra la rendicontazione del progetto e quanto dichiarato in bilancio, nel caso in cui vengano prodotti bilanci e rendicontazioni annuali;

d) se la prestazione di attività di volontariato riconosciuta nell’ambito dei costi del progetto è stata effettuata e se è stato tenuto un registro delle ore di volontariato da parte del proponente, come richiesto dai presenti criteri;

e) se sono stati raggiunti gli obiettivi ed i risultati conformemente al progetto presentato e alla relazione finale.

7. I controlli a campione vengono effettuati tramite sopralluoghi oppure tramite il controllo della documentazione di progetto presso i proponenti.

8. La direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente può inoltre prevedere sopralluoghi presso i partner locali dei Paesi destinatari, da effettuarsi durante missioni di valutazione o monitoraggio, al fine di verificare la documentazione contabile, l’impatto e la sostenibilità delle attività previste dal progetto.

9. Indipendentemente dalle presenti disposizioni, la direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente ha la facoltà di disporre ulteriori controlli ritenuti necessari.

Art. 15
Ulteriori disposizioni

1. I presenti criteri sono ulteriormente esplicati nella convenzione da stipularsi tra la Provincia autonoma di Bolzano e il soggetto proponente, nonché nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

Allegato A

Lista dei Paesi prioritari:

1. Africa: Benin, Burkina Faso, Camerun, Etiopia, Kenya, Mali, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Senegal, Sud Sudan, Tanzania, Togo e Uganda.

2. America Centrale: Cuba, Guatemala, Honduras e Nicaragua.

3. Sud America: Bolivia, Brasile, Ecuador e Perù.

4. Asia: Afghanistan, Cambogia, India, Indonesia, Filippine, Nepal, Sri Lanka, Territori palestinesi, Tibet, Timor Est e Vietnam.

5. Europa dell’Est: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo e Moldavia.

ALLEGATO B

Criteri per l’erogazione di finanziamenti alle organizzazioni per progetti di educazione allo sviluppo e alla mondialità

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, “Promozione dell’attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”, prevede il sostegno di progetti di educazione allo sviluppo e alla mondialità sottoposti all’attenzione della Provincia autonoma di Bolzano e valutati positivamente secondo i presenti criteri.

Art. 2
Soggetti proponenti dei progetti

1. Possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, con:

a) organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che abbiano la propria sede legale o una sede operativa in provincia di Bolzano e svolgano la propria attività in modo diretto e continuativo sul territorio provinciale;

b) altri enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni e fondazioni, nonché cooperative e consorzi che abbiano la propria sede legale o una sede operativa in provincia di Bolzano e svolgano la propria attività in modo diretto e continuativo sul territorio provinciale.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono perseguire in alcun modo fini di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire nel progetto tutte le entrate ad esso collegate.

3. Devono essere in grado di realizzare il progetto con competenza, ossia con le conoscenze specialistiche necessarie, e disporre di idonee risorse finanziarie, umane e strutturali.

4. I soggetti proponenti con i seguenti requisiti sono valutati preferenzialmente in sede di valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 4:

a) iscrizione nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e delle persone giuridiche;

b) indicazione, nell’atto costitutivo, di scopi prevalenti quali attività nell’ambito della tutela dei diritti umani, della cooperazione e/o educazione allo sviluppo, della solidarietà e dei valori di pace;

c) esperienze maturate nel campo dell’educazione allo sviluppo e alla mondialità nonché della cooperazione allo sviluppo.

Art. 3
Ambiti di intervento

1. L’attività di educazione allo sviluppo e alla mondialità dovrebbe contribuire, nell’ambito della politica di sviluppo e della cooperazione allo sviluppo, a valorizzare le risorse della nostra società civile. L’obiettivo è la promozione della comunicazione e formazione in materia di politiche dello sviluppo e il sostegno dello scambio tra le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti dei vari gruppi di interesse, i media, l’economia, le università, gli istituti di formazione, le scuole, le organizzazioni di volontariato e la società civile.

2. I progetti possono trattare, tra l’altro, nell’ambito di un approccio integrato le seguenti tematiche:

a) sviluppo sostenibile, commercio equo e solidale, economie solidali e del bene comune, pace, risoluzione pacifica dei conflitti, riduzione della povertà e dello svantaggio sociale, globalizzazione, rapporti Nord-Sud, diritti umani, partenariati per lo sviluppo;

b) tutela delle minoranze linguistiche e culturali;

c) dialogo interculturale, correlazione tra povertà, violenza e migrazione, rispetto della diversità e inclusione con riferimento a temi legati alla cooperazione internazionale e alle politiche di sviluppo nel Sud e nel Nord del mondo;

d) media, comunicazione e sviluppo;

e) informazione sulle attività e sulle strategie di cooperazione allo sviluppo e perfezionamento della capacità di concepire e realizzare progetti di cooperazione.

Art. 4
Criteri di valutazione

1. I progetti sono selezionati sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi, di cui all’allegato A, che consentono di stilare una graduatoria di merito:

a) elaborazione dettagliata del progetto e sufficienti informazioni su aspetti rilevanti dello stesso;

b) rilevanza del contenuto della proposta progettuale rispetto ai bisogni informativi e formativi della popolazione;

c) coerenza interna del progetto in relazione ai suoi obiettivi, attività, costi e risultati attesi;

d) efficacia, efficienza e sostenibilità del progetto;

e) adeguatezza e giustificazione dei costi e della partecipazione finanziaria del proponente;

f) adeguatezza della metodologia e dell’approccio seguiti;

g) adeguatezza e ampiezza del gruppo target;

h) radicamento del soggetto proponente sul territorio provinciale, competenza ed affidabilità.

2. Sono considerati prioritari i progetti con le seguenti caratteristiche:

a) progetti frutto di collaborazioni tra diverse associazioni e istituzioni volte ad avviare iniziative congiunte su tematiche comuni;

b) azioni per la messa in rete di organizzazioni e iniziative;

c) iniziative volte ad approfondire le tematiche individuate a livello internazionale, comunitario e provinciale;

d) iniziative rivolte alle scuole ed ai giovani;

e) iniziative di carattere innovativo e/o volte a coinvolgere nuovi gruppi target;

f) ampiezza della copertura delle iniziative sul territorio provinciale;

g) progetti presentati da soggetti proponenti che soddisfano i criteri di cui al comma 4 dell’articolo 2.

Art. 5
Percentuale di finanziamento

1. Per i progetti di educazione allo sviluppo e alla mondialità la Provincia autonoma di Bolzano può concedere un finanziamento fino al 70% della spesa ammessa.

2. In fase di valutazione del progetto l’ufficio provinciale competente può determinare la spesa ammessa sulla base della valutazione e delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6
Contributo proprio

1. Il progetto di educazione allo sviluppo e alla mondialità deve essere sempre cofinanziato dal soggetto proponente tramite l’apporto di mezzi finanziari e/o beni e/o l’erogazione di prestazioni quantificabili.

2. Il soggetto proponente deve garantire una quota di cofinanziamento in misura non inferiore al 30% delle spese ammesse, che può consistere in contributi monetari, attività di volontariato e beni. Il contributo proprio monetario deve ammontare ad almeno il 5% e può consistere in entrate proprie (come per es. contributi dei soci, introiti per prestazioni svolte, offerte, sponsorizzazioni) o in finanziamenti di enti pubblici diversi dalla Provincia autonoma di Bolzano.

3. Al momento della presentazione della proposta di progetto deve essere allegata una dichiarazione del proponente da cui risulta se sono state o saranno presentate altre domande di finanziamento per le medesime iniziative; in caso affermativo, devono essere indicati gli enti e le istituzioni a cui sono state/verranno presentate le domande di finanziamento e gli importi richiesti. La concessione di tali finanziamenti deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio competente e indicata nella relazione finale.

4. Nella proposta di progetto vanno specificate la natura e l’entità del contributo proprio in forma di attività di volontariato e valorizzazione di beni e spazi fisici (per es. sale per conferenze).

5. Nel caso in cui il contributo proprio sia fornito in parte anche sotto forma di attività di volontariato, questa deve essere quantificata con riferimento al numero delle persone impiegate e alle tariffe giornaliere o orarie calcolate. Nel caso di una attività di volontariato prestata in provincia di Bolzano, non sono ammesse tariffe orarie superiori ai 16 euro.

Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammesse esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione delle singole iniziative del progetto, per le quali deve essere fornita adeguata documentazione.

2. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costi organizzativi, nonché di vitto, alloggio e viaggio di relatori, esperti e moderatori di seminari, convegni, conferenze e corsi di formazione e di aggiornamento nonché di personale che svolge compiti strettamente connessi alla realizzazione dell’iniziativa. Per i compensi di moderatori e relatori si applicano i criteri previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano per i compensi corrisposti in caso di iniziative e manifestazioni promosse dalla Provincia stessa;

b) costi per materiale didattico, materiale informativo, mostre, stampe, traduzioni, affitto sale, costi di trasporto e di comunicazione;

c) costi amministrativi generali del soggetto proponente fino ad un massimo del 5% dei costi ammissibili.

3. Le suddette spese devono essere improntate a criteri di congruità economica e ragionevolezza e rispettare i principi di economicità e risparmio.

Art. 8
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) spese di raccolta e trasporto di indumenti smessi e beni d’uso comune di seconda mano;

b) spese non chiaramente identificate (es. spese varie, spese per imprevisti, spese bancarie);

c) spese per attività finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi;

d) spese che, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi del progetto, non sono ritenute necessarie e adeguate.

Art. 9
Presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento (una copia) e il progetto (in duplice copia) devono essere presentati nel periodo tra il 1° e il 31 ottobre di ogni anno per progetti da realizzare nell’anno successivo.

2. Il termine si intende prorogato al giorno lavorativo seguente qualora cada in un giorno in cui gli uffici provinciali sono chiusi. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine non vengono prese in considerazione. Le domande di finanziamento e i progetti devono essere firmati dal/dalla legale rappresentante del proponente e devono essere indirizzati al seguente ufficio: Ripartizione Presidenza e Relazioni estere – Ufficio Affari di gabinetto, Piazza Silvius Magnago, 1 – 39100 Bolzano.

3. La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, può essere:

a) presentata direttamente al suddetto ufficio;

b) inviata a mezzo posta unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso fa fede la data del timbro dell’ufficio postale);

c) inviata a mezzo fax (0471 412139);

d) inviata per via telematica dalla casella di posta elettronica certificata del proponente alla seguente casella di posta elettronica certificata: kabinett.gabinetto@pec.prov.bz.it.

4. La domanda di finanziamento e lo schema di progetto sono disponibili presso l’ufficio provinciale competente e sono scaricabili all’indirizzo internet www.provincia.bz.it/cooperazioneallosviluppo.

5. La domanda di finanziamento deve contenere tutte le informazioni richieste e necessarie, inclusa l’indicazione della modalità di rendicontazione scelta dal proponente fra le due di cui all’articolo 10. Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto proponente.

6. Deve essere chiaramente indicato il costo totale del progetto e l’ammontare del finanziamento richiesto, sulla base di un piano analitico delle singole voci di spesa.

7. L’ufficio provinciale competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento che ritenga indispensabile ai fini della valutazione della domanda.

Art. 10
Realizzazione e rendicontazione del progetto

1. Avvio del progetto: il progetto può essere avviato dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda e deve essere avviato in ogni caso entro tre mesi dalla stipula della relativa convenzione.

2. Modalità di erogazione del finanziamento:

a) L’erogazione del finanziamento concesso dalla Provincia avviene in due rate, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con il proponente.

b) Su presentazione di un’apposita richiesta può essere concesso un anticipo nella misura massima del 70% dell’ammontare del finanziamento. La richiesta di liquidazione dell’anticipo deve essere presentata entro sei mesi dalla stipula della convenzione.

c) I progetti devono concludersi entro la data indicata nella convenzione.

d) Entro la data indicata dalla convenzione e al fine della liquidazione dell’ultima rata del finanziamento (30%), il proponente è tenuto a presentare la relativa domanda di liquidazione nonché la relazione finale e il rendiconto finale. Tale termine, su motivata richiesta, è prorogabile di sei mesi.

e) La relazione finale e il rendiconto finale devono essere redatti seguendo il modello predisposto dall’ufficio competente e contenuto nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale. Il rendiconto deve indicare tutte le entrate conseguite (finanziamenti pubblici, raccolte fondi, etc.) e tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto, con le relative voci. Al rendiconto va allegata la documentazione di spesa fino all’ammontare del finanziamento concesso, fermo restando l’obbligo dell’attestazione dello svolgimento dell’intera iniziativa ammessa.

f) Qualora le attività del progetto siano realizzate parzialmente e/o a costi minori rispetto alla spesa ammessa, il finanziamento viene liquidato in misura proporzionalmente ridotta; se dalla rendicontazione risulta che il contributo proprio di cui all’articolo 6 è stato minore di quanto indicato nella convenzione, la percentuale del finanziamento provinciale erogabile verrà ricalcolata e ridotta.

g) Ai fini della rendicontazione vengono riconosciuti i documenti di spesa dell’anno di riferimento del progetto (a partire dal 1° gennaio sino alla data di conclusione prevista dalla convenzione o da eventuali proroghe).

h) Per la rendicontazione del finanziamento concesso dalla Provincia il proponente deve produrre la documentazione di spesa in originale. In alternativa può essere presentato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, un elenco riepilogativo delle spese sostenute, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. All’elenco è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del proponente attestante:

1) che le predette spese sono state sostenute;

2) che la documentazione di spesa in originale o in copia autentica verrà conservata presso il proponente stesso per almeno dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione dell’ultima rata del finanziamento.

i) Le fatture e gli altri documenti di spesa devono essere intestati al soggetto proponente. I documenti di spesa quietanzati devono riportare la data di emissione, la denominazione e l’indirizzo di chi li ha emessi, l’oggetto della prestazione, il prezzo e la quantità/entità della merce/prestazione, nonché l'indicazione “Progetto della Provincia autonoma di Bolzano”.

j) Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento, il proponente deve tenere un elenco delle presenze, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e dai relatori. Nel caso di manifestazioni informative il numero delle presenze va documentato nella relazione finale.

k) Ai fini della documentazione del contributo proprio, il proponente deve presentare anche una dichiarazione attestante che l’intero progetto è stato realizzato conformemente alla convenzione stipulata, nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni di legge, e che specifichi il contributo proprio, così come indicato nella modulistica contenuta nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

l) Al fine di poter verificare l’effettiva prestazione di attività di volontariato come contributo proprio nell’ambito dell’iniziativa finanziata, il proponente deve tenere un registro delle ore di volontariato effettuate, che deve essere controfirmato di volta in volta dai singoli volontari.

3. Modifiche al progetto:

a) I progetti dovranno essere realizzati secondo quanto definito nella convenzione stipulata tra il proponente e la Provincia autonoma di Bolzano;

b) Il rendiconto finale deve attenersi al piano di finanziamento previsto dalla convenzione: eventuali compensazioni tra le varie voci di spesa previste dal piano di finanziamento, entro il limite massimo del 20% e nei limiti del finanziamento concesso, non richiedono alcuna autorizzazione da parte dell’ufficio competente. Non possono essere oggetto di aumenti le voci di spesa relative a personale e costi amministrativi, per la compensazione delle quali è necessaria un’esplicita autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente. In caso di superamento della percentuale di cui sopra è sempre necessaria un’autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente;

c) Le richieste di variazioni al progetto e al piano di finanziamento approvato, che comunque non possono comportare un cambiamento delle finalità, necessitano di una verifica e di un’autorizzazione da parte della Provincia. La richiesta di un’eventuale variazione, redatta su carta semplice e firmata dal/dalla legale rappresentante del soggetto proponente, va presentata al competente ufficio provinciale; può essere consegnata direttamente all’ufficio o inoltrata per posta, fax o per via telematica all’indirizzo email gabinetto@provincia.bz.it prima della realizzazione delle attività per le quali si chiede la modifica. Nel caso in cui, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di modifica, l’ufficio non sollevi obiezioni, la richiesta si intende accolta.

4. Proroga non onerosa del termine di durata previsto dalla convenzione:

a) I progetti ammessi al finanziamento dovranno concludersi entro i termini previsti dalla convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e il soggetto proponente. Nel caso in cui tale termine non possa essere rispettato, la direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente può concedere, su motivata richiesta con indicazione della nuova durata del progetto, una proroga. La richiesta di proroga va presentata al più tardi un mese prima del termine di scadenza della convenzione, seguendo la stessa procedura prevista per la richiesta di modifica specificata al comma 3, lettera c).

5. Tutta la documentazione relativa al progetto deve essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione dell’ultima rata del finanziamento.

Art. 11
Revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione

1. In caso di inosservanza, da parte del proponente, delle clausole indicate nella convenzione, oppure in presenza di cause che sono ritenute ostative al completamento del progetto, l’ufficio competente può richiedere la restituzione degli importi già erogati dalla Provincia; sono dovuti, inoltre, gli interessi legali a decorrere dalla data dell’accreditamento dell’importo al soggetto proponente. La Provincia ha inoltre il diritto di richiedere un risarcimento per danni finanziari causati da comportamenti che configurino una grave inosservanza delle clausole della convenzione.

2. Trascorso il termine di un anno dall’assegnazione del finanziamento o dalla firma della convenzione senza che il finanziamento sia stato liquidato per causa riconducibile al soggetto proponente (p. es. inerzia, ritardo, impossibilità di realizzazione del progetto), la Provincia dispone la revoca del finanziamento.

3. L’importo del finanziamento già erogato, non utilizzato e/o non rendicontato dal proponente deve essere restituito alla Provincia maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data dell’accreditamento dell’importo al proponente.

4. In caso di risoluzione della convenzione per cause di forza maggiore, vige l'obbligo di restituzione degli importi non rendicontati.

Art. 12
Visibilità

1. Le diverse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, cartoline, inserzioni sui mezzi stampa, pagine web, etc.) delle attività finanziate dall’ufficio provinciale competente devono contenere il logo della Provincia e, se non diversamente concordato con l’ufficio provinciale competente, riportare la seguente dicitura: “La presente iniziativa è realizzata con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano, Presidenza e Relazioni estere, Ufficio Affari di gabinetto, Cooperazione allo sviluppo.”

Art. 13
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua annualmente controlli a campione su almeno il 6% dei progetti finanziati e liquidati dalla Provincia nell’anno finanziario precedente.

2. I controlli a campione vengono effettuati avvalendosi di esperti interni all’ufficio provinciale competente o di esperti esterni all’amministrazione eventualmente incaricati dall’ufficio provinciale competente.

3. L’individuazione dei progetti da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio nel corso dell’anno successivo a quello in cui il progetto è stato liquidato.

4. Il sorteggio e l’individuazione dei progetti vengono effettuati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione provinciale competente, dalla direttrice/dal direttore d’ufficio provinciale competente e da due funzionarie/funzionari del competente ufficio provinciale, di cui una/uno con funzioni di segretaria/segretario.

5. Con i controlli a campione si verifica:

a) se le attività e le iniziative oggetto del relativo progetto e della relativa convenzione sono state realizzate in conformità alla convenzione e se le risorse sono state utilizzate secondo gli scopi previsti;

b) se la dichiarazione riguardante la realizzazione dell’intera iniziativa finanziata e relativa al contributo proprio, presentata in sede di rendicontazione, e per la quale non era stata prodotta documentazione contabile, può essere regolarmente documentata, ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

c) se vi è concordanza tra la rendicontazione del progetto e quanto dichiarato in bilancio, nel caso in cui vengano prodotti bilanci e rendicontazioni annuali;

d) se la prestazione di attività di volontariato riconosciuta nell’ambito dei costi del progetto è stata effettuata e se è stato tenuto un registro delle ore di volontariato da parte del proponente, come richiesto dai presenti criteri;

e) se sono stati raggiunti gli obiettivi ed i risultati conformemente al progetto presentato e alla relazione finale.

6. I controlli a campione vengono effettuati tramite sopralluoghi o tramite la richiesta di idonea documentazione presso i proponenti.

7. Indipendentemente dalle presenti disposizioni, la direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente ha la facoltà di disporre ulteriori controlli ritenuti necessari.

Art. 14
Ulteriori disposizioni

1. I presenti criteri sono ulteriormente esplicati nella convenzione da stipularsi tra la Provincia autonoma di Bolzano e il soggetto proponente, nonché nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
ActionAction Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 127
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
ActionAction Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
ActionAction Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
ActionAction Delibera 3 marzo 2015, n. 229
ActionAction Delibera 10 marzo 2015, n. 275
ActionAction Delibera 17 marzo 2015, n. 299
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 347
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 351
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 394
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 419
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 422
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 423
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 435
ActionAction Delibera 21 aprile 2015, n. 470
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 486
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 505
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 524
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 532
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 543
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 558
ActionAction Delibera 19 maggio 2015, n. 573
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 651
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 699
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 703
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 712
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 713
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 714
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 721
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 733
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 734
ActionAction Delibera 23 giugno 2015, n. 743
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 784
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 796
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 808
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 816
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 830
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 832
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 834
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 869
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 873
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 890
ActionAction Delibera 11 agosto 2015, n. 923
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 979
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 990
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
ActionAction Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
ActionAction Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
ActionAction Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
ActionActionALLEGATO A
ActionActionALLEGATO B
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
ActionAction Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
ActionAction Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
ActionAction Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
ActionAction Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
ActionAction Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 389
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico