1. I progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali, di seguito denominati progetti, devono definire chiaramente gli obiettivi e le attività che dovranno essere realizzate entro un determinato termine.
2. Viene concesso sostegno finanziario alle attività ed ai progetti finalizzati a migliorare le condizioni di vita della popolazione destinataria e che promuovono quindi lo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale del Paese o dell’area destinataria dell’intervento.
3. In particolare vengono sostenuti progetti che:
a) promuovono lo sviluppo delle risorse umane mediante l’educazione primaria e secondaria nonché la formazione professionale e altri corsi di aggiornamento;
b) promuovono la sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo sostenibile;
c) promuovono lo sviluppo dei servizi e delle strutture sanitarie e sociali;
d) promuovono l’accesso all’acqua;
e) promuovono attività che producono reddito (sostegno a piccole imprese, cooperative agricole, ecc.) e aumentano quindi la capacità di autoaiuto dei destinatari;
f) promuovono le strutture democratiche e la crescita della società civile, anche rendendo la popolazione destinataria partecipe alla pianificazione e alla realizzazione dei progetti in un’ottica di partenariato;
g) tengono conto di aspetti qualificanti dello sviluppo, individuati in sede internazionale, quali la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, questioni di genere, comunicazione ed informazione sociale, incremento demografico e sviluppo, rafforzamento delle capacità istituzionali, buon governo, sostegno alle capacità imprenditoriali;
h) promuovono la tutela dell’ambiente, il risanamento ambientale ed uno sviluppo sostenibile;
i) sono volti alla tutela delle minoranze linguistiche e culturali, nonché dei diritti umani;
j) promuovono il dialogo interculturale;
k) prevedono azioni socioeconomiche intese ad assistere il rientro ed il reinserimento nel Paese d’origine di emigrati e profughi.