1. Possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, con:
a) organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che abbiano la propria sede legale o una sede operativa in provincia di Bolzano e svolgano la propria attività in modo diretto e continuativo sul territorio provinciale;
b) altri enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni e fondazioni, nonché cooperative e consorzi che abbiano la propria sede legale o una sede operativa in provincia di Bolzano e svolgano la propria attività in modo diretto e continuativo sul territorio provinciale.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono perseguire in alcun modo scopi di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire in quest’ultimo tutte le entrate ad esso collegate.
3. Devono essere in grado di realizzare il progetto con competenza, ossia con le conoscenze specialistiche necessarie, e disporre di idonee risorse finanziarie, umane e strutturali.
4. I soggetti proponenti con i seguenti requisiti sono valutati preferenzialmente in sede di valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 5:
a) iscrizione nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale oppure delle persone giuridiche;
b) indicazione, nell’atto costitutivo, di scopi prevalenti quali attività nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della tutela dei diritti umani e delle minoranze linguistiche e culturali, della solidarietà e dei valori di pace;
c) esperienze maturate nel campo della cooperazione allo sviluppo.