1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese che abbiano per oggetto la realizzazione di strutture e attività religiose ed ecclesiastiche destinate esclusivamente ad iniziative spirituali e pastorali; fanno eccezione quegli edifici di culto che rappresentano un luogo di identificazione culturale e che devono essere protetti come monumenti;
b) spese di trasporto dall’Italia di indumenti smessi, arredi, alimenti nonché macchinari e attrezzature di seconda mano o nuovi che possono essere acquistati anche in loco a prezzi più vantaggiosi e della stessa qualità;
c) spese per l’acquisto di beni di lusso e di impianti ad alta tecnologia per i quali non si può garantire la manutenzione;
d) spese per iniziative la cui utilità non vada a beneficio, né direttamente né indirettamente, di una comunità, bensì di singole persone;
e) spese non chiaramente identificate (es. spese varie, spese per imprevisti, variazioni del tasso di cambio, spese bancarie);
f) spese per attività finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi per le organizzazioni;
g) spese che, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi del progetto, non sono ritenute necessarie e adeguate.