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Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia

LA GIUNTA PROVINCIALE

ha considerato le seguenti norme giuridiche, atti amministrativi e documentazione:

La Risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 del Parlamento Europeo, recante lo Statuto delle Medicine non convenzionali nella quale si considera, tra l’altro, l’importanza, da un lato, di garantire alle pazienti ed ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica, assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l’informazione più corretta sull’innocuità e l’efficacia ed il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali, e, dall’altro di proteggerli da persone non qualificate;

Il documento dell’Accordo Stato Regioni Province Autonome del 7 febbraio 2013, concernente “l’Accordo sui criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi,. degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”, specificando il campo di applicazione, la definizione dei metodi, i criteri della formazione, gli obiettivi formativi dei corsi di formazione, le metodologie formative, l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, le indicazioni contro i conflitti di interesse ed i criteri a cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione;

La nota di chiarimenti del Ministero della Salute del 24 luglio 2014, prot. n. 40978- P, sul citato accordo del 7 febbraio 2013, in cui tra l’altro si suggerisce di prevedere la costituzione di una Commissione regionale, specificandone i compiti di seguito riportati in sintesi:

• Accreditamento dei soggetti di formazione;

• Definizione delle procedure di accreditamento;

• Definizione degli eventuali oneri a copertura delle spese per l’accreditamento e le procedure di verifica a carico del soggetto da valutare;

• Applicazione delle misure sanzionatorie in caso di scostamento dai requisiti di accreditamento;

• Valutazione dei casi dubbi e contestati dagli ordini professionali;

• Predisposizione e tenuta dell’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati;

• Predisposizione dei rapporti annuali da inviare ai soggetti firmatari dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome;

• Promozione di progetti di ricerca e di attività di formazione ECM, di interesse regionale;

La garanzia della qualità del processo di formazione è requisito essenziale per assicurare alla popolazione dell’Alto Adige la qualità delle prestazioni erogate dai medici, dalle odontoiatre e dagli odontoiatri, dai medici veterinari e dalle farmaciste e farmacisti e dei servizi in ambito di medicina non convenzionale;

In base all’accordo Stato Regioni e Province Autonome del 5 novembre 2009 che disciplina “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, i liberi professionisti”, la Provincia Autonoma di Bolzano in qualità di ente accreditante tramite la Commissione provinciale per la formazione continua, insediata con delibera della Giunta provinciale n. 1166 del 25 luglio 2011, si assume anche la responsabilità del controllo dei Provider (organizzatori di eventi formativi) accreditati, nonché della verifica delle attività ECM che questi svolgono;

Con successivo decreto della Direttrice di ripartizione sanità sarà nominata la Commissione provinciale per l’accreditamento delle strutture di formazione in medicina non convenzionale, composta da esperte e esperti iscritti nei previsti elenchi degli Albi professionali di cui all’art. 3 dell’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 7 febbraio 2013, integrata da due componenti della Commissione provinciale per la formazione continua, esperte o esperti di accreditamento degli enti di formazione;

I criteri per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, così come previsti all’art. 7 dell’accordo Stato Regioni e Province Autonome del 7 febbraio 2013, sono i seguenti:

1. Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate;

2. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti;

3. L’accreditamento è rilasciato dalla Regione rispettivamente Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.

Sentito il relatore, la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera:

1. di recepire l’Accordo Stato Regioni - Province Autonome del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”;

2. Con successivo decreto della Direttrice di ripartizione sanità sarà nominata la Commissione provinciale per l’accreditamento delle strutture di formazione in medicina non convenzionale;

3. L’accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia avviene con Decreto dell’Assessora alla salute su proposta della sopraccitata Commissione.

4. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

 

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