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s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 141)
Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea

1)
Pubblicata nel  supplemento n. 2 del B.U. 20 ottobre 2015, n. 42.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

(1) Nelle materie di propria competenza, la Provincia autonoma di Bolzano provvede alla tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea nonché all’adeguamento dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea, garantendo in tal modo l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

(2) La presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e all’adeguamento dell’ordinamento giuridico provinciale a quello dell’Unione europea.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai sensi della presente legge si intendono per:

  1. atti dell’Unione europea: regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto dell’Unione europea che vincoli gli Stati membri ad adottare provvedimenti di attuazione o adeguamento;
  2. Corte di giustizia: Corte di giustizia dell’Unione europea;
  3. Commissione: Commissione europea;
  4. Consiglio: Consiglio dell’Unione europea;
  5. EU Pilot: procedimento antecedente alla procedura d’infrazione che avvia un dialogo informale e strutturato fra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di evitare una procedura d’infrazione;
  6. procedura d’infrazione: procedura avviata secondo l’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contro uno Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 3  (Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea)

(1) La Provincia concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell’Unione europea, partecipando nell’ambito delle delegazioni del Governo all’attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro nonché dei Comitati del Consiglio e della Commissione, secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia.

Art. 4  (Legge europea provinciale)   

(1) La Provincia, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

(2) La Giunta provinciale procede alla verifica dello stato di conformità dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea e, accertata la necessità, presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge con il titolo “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”; il titolo è completato dall’indicazione “Legge europea provinciale”, seguita dall’anno di riferimento.

(3) Nella relazione al disegno di legge, la Giunta provinciale riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento giuridico della Provincia al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Provincia.

(3/bis) Gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive stesse. Sono fatte salve le misure in materia di tutela delle minoranze linguistiche e per la salvaguardia di specifici interessi provinciali. 2)

(4) Resta salva la possibilità, in casi eccezionali dettati dall’imminente scadenza di termini o nel caso della predisposizione di norme organiche, che specifiche misure di attuazione della normativa dell’Unione europea siano inserite in altre leggi provinciali.

2)
L'art. 4, comma 3/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 5  (Contenuti della legge europea provinciale)

(1) La tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea e il periodico adeguamento dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea sono assicurati dalla legge europea provinciale, che reca:

  1. disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti dell’Unione europea;
  2. disposizioni modificative o abrogative di norme provinciali in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1;
  3. disposizioni che autorizzano la Giunta provinciale ovvero il/la Presidente della Provincia ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
  4. disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

Art. 6  (Procedimento di formazione della legge europea provinciale)

(1) L’Ufficio Legislativo della Segreteria generale della Provincia provvede al costante monitoraggio degli atti dell’Unione europea, comunicandone gli esiti alle parti sociali, al Consiglio provinciale e alle ripartizioni provinciali competenti per materia. Queste ultime trasmettono all’Ufficio Legislativo provinciale le proposte di norme volte a dare attuazione agli atti dell’Unione europea o ad adeguare l’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea. Con riferimento ad eventuali procedimenti EU Pilot o a procedure d’infrazione, le ripartizioni trasmettono, anche in via preventiva, proposte di adeguamento delle relative norme provinciali di settore. L’Ufficio Legislativo provinciale procede, quindi, alla predisposizione del disegno di legge europea provinciale.

Art. 7  (Adeguamenti tecnici in via amministrativa)

(1) Alle norme dell’Unione europea non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento giuridico della Provincia, è data attuazione in via amministrativa.

Art. 8  (Indicazione degli atti dell’Unione europea attuati)

(1) Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono trasmessi al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2) Le sentenze della Corte di giustizia che comportano obbligo di adeguamento per la Provincia sono indicate nelle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 9  (Conformità al disposto delle direttive)

(1) In pendenza del termine di attuazione delle direttive europee non sono emanate norme legislative o regolamentari e non sono adottati atti amministrativi contrari al contenuto delle direttive e incompatibili con i principi dalle stesse desumibili.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10  (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione)

(1) Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano per dare attuazione agli atti dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia, ovvero che adeguano l’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11  (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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