In attuazione dell’articolo 2 dell’Accordo Stato Regioni, „Deliberazione concernente le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”, del 20 febbraio 2014 il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e pertanto non è obbligatorio per la formazione di base e trasversale ai sensi dell’articolo 1 della presente delibera.