(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, sono inseriti i seguenti commi 6/bis e 6/ter:
“6/bis. Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
6/ter. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto al comma 6/bis, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile.”
(2) Al comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: “comma 8” sono sostituite dalle parole: “comma 6/ter”.