(1) Al fine di promuovere la sicurezza e lo sviluppo dei rifugi alpini in provincia di Bolzano, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai gestori dei rifugi non di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima dell’80 per cento della spesa sostenuta, per l’adozione di sistemi di connessione dati, di telefonia ed altre forme di collegamento telematico volte a garantirne la raggiungibilità, la comunicazione e la sicurezza.
(2) Con deliberazione la Giunta provinciale fissa presupposti, modalità tecniche di realizzazione degli interventi e condizioni di finanziamento.
(3) La spesa per gli interventi di cui al presente articolo è stimata in 100.000,00 euro e trova copertura sull’unità previsionale di base 27210 del bilancio provinciale 2015. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.