(1) L’articolo 20 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è così sostituito:
“1. Al personale autorizzato all'esercizio delle professioni e arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il servizio sanitario prestato all'estero, presso enti pubblici sanitari e ospedalieri, con deliberazione della Giunta provinciale e ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.”