(1) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. A norma dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituito il Fondo speciale per il volontariato, in cui confluiscono gli importi dovuti dagli enti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e dalle casse di risparmio operanti nel territorio provinciale.”