(1) Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: “, che indichino anche le procedure per la rettifica e l’integrazione di eventuali domande incomplete”.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono soppresse le parole: “nella misura minima di 38 euro per kW di potenza nominale media annua”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole “il contributo economico destinato” vengono sostituite con le parole “i fondi di compensazione destinati”.
(4) L’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:
“Art. 5 (Ammissione)
1. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione l’ufficio competente valuta le domande pervenute e la relativa documentazione progettuale.
2. Le domande sono ammesse alla procedura di selezione pubblica dall’ufficio competente ed il relativo provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 giorni, sulla Rete Civica dell’Alto Adige.”
(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo, ottiene l'aggiudicazione quella che ha ricevuto più punti in base alla lettera c) del comma 2. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo e anche lo stesso numero di punti nell'ambito di cui alla lettera c), ottiene l'aggiudicazione la domanda che ha ricevuto più punti in base alla lettera b) del comma 2. Se le domande hanno lo stesso numero di punti anche in questo ambito, entro 15 giorni si procede a un’ulteriore negoziazione in busta chiusa, e la concessione viene affidata dalla commissione di valutazione al miglior offerente.”
(6) Il comma 8 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è abrogato.
(7) Al comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “articolo 21, comma 4, lettera a)” sono sostituite dalle parole: “articolo 21, comma 5, lettera a)”.
(8) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “Überwachungsbehörde für Strom, Gas und Wasserversorgung” sono sostituite dalle parole: “Aufsichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und das Wassersystem”.
(9) Nel comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “e sono esonerate dagli obblighi di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, della direttiva 2009/72/CE, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo”.
(10) Il testo tedesco del comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:
“6. Die historischen Genossenschaften geben in der Interessensbekundung die Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit in den Ufergemeinden an und legen über die entsprechende Umsetzung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Rechenschaft ab.”
(11) Al comma 4 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “di cui all’articolo 19, comma 4” sono sostituite dalle parole: “di cui all’Art. 19, comma 3”.
(12) Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:)
“4. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi per piccole derivazioni di cui all’articolo 15 si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 anche a tutte le domande di concessione per piccole derivazioni di cui al comma 2.”
(13) Al comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “esercizio finanziario 2014” sono sostituite dalle parole: “esercizio finanziario 2015”.