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Delibera 1 settembre 2015, n. 1013
Criteri per la concessione di aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltorici - revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 28.07.2015 (vedi anche delibera n. 1009 del 15.12.2020)

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici

1. Oggetto del contributo e armonizzazione con il diritto dell’Unione

1.1 I presenti criteri disciplinano ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera r), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, le modalità di concessione di aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici. Tali aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. I succitati aiuti soddisfano inoltre le condizioni specifiche per la categoria di aiuti di cui all’articolo 18 dello stesso regolamento (aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori) e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. Finalità

2.1 L’aiuto all’avviamento di impresa è concesso per incentivare l’inserimento delle forze giovanili nel settore agricolo e il ricambio generazionale nelle aziende agricole e, in particolare, è concesso a giovani agricoltrici e agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola.

3. Definizione

3.1 Per “primo insediamento” si intende la conduzione, per la prima volta, di un’azienda agricola da parte di una persona fisica, che ne assume la responsabilità civile e fiscale per una durata minima di 10 anni. La disponibilità delle superfici agricole deve essere garantita per l’intero periodo.

3.2 Il primo insediamento si realizza con l’apertura della posizione IVA, che, così come la sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di successione ereditaria, il rilascio o la revoca con rilascio di nuovo certificato di successione, deve avvenire prima della presentazione della domanda.

4. Beneficiari

4.1 Il premio di primo insediamento per giovani agricoltrici e agricoltori è concesso a persone fisiche che:

a) assumono per la prima volta la responsabilità civile e fiscale di un’azienda agricola in qualità di titolare dell’azienda;

b) al momento della presentazione della domanda non abbiano superato i 40 anni d’età;

c) soddisfano le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7.

5. Presupposti soggettivi

5.1 Sono ammesse al beneficio solamente le persone fisiche che siano uniche proprietarie o affittuarie di aziende agricole.

5.2 Le giovani agricoltrici e i giovani agricoltori devono essere in possesso di una qualifica professionale adeguata e, alla data di presentazione della domanda, devono aver aperto una propria posizione IVA nel settore agricolo da non più di 12 mesi.

5.3 Entro 18 mesi dall’insediamento essi devono dimostrare di essere agricoltori/agricoltrici in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

5.4 Al momento della presentazione della domanda il reddito di lavoro extra agricolo della persona richiedente deve essere inferiore al doppio del reddito annuo di riferimento dell’operaio agricolo specializzato super, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

6. Qualifica professionale

6.1 Il premio di primo insediamento è concesso a giovani agricoltrici e agricoltori in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

a) titolo di studio universitario in scienze agrarie, forestali o veterinaria, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma professionale a indirizzo agrario, ovvero attestato di qualifica con profitto di corsi di formazione professionale o un’altra preparazione professionale equivalente che garantisca la competente conduzione dell’azienda agricola;

b) attestazione comprovante l’avvenuta partecipazione a corsi di formazione professionale a indirizzo agrario, la cui durata è fissata con decreto dell’Assessore/Assessora all’Agricoltura. I suddetti corsi di formazione devono essere tenuti da scuole statali ovvero da istituzioni scolastiche riconosciute dallo Stato o dalla Provincia autonoma di Bolzano;

c) esperienza lavorativa triennale, debitamente documentata, nel settore agricolo in qualità di coadiuvante familiare o con regolare rapporto di lavoro oppure documentazione comprovante un’esperienza lavorativa con iscrizione all’INPS per complessivi tre anni nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura.

6.2 Per conseguire le qualifiche professionali di cui alle lettere a) e b) viene concesso un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della decisione di concedere il premio. I giovani agricoltori e agricoltrici che si insediano in un’azienda agricola florovivaistica con superfici dedicate alla coltivazione devono essere iscritti nell’elenco professionale di categoria.

6.3 Inoltre le giovani agricoltrici e i giovani agricoltori sono tenuti a partecipare a iniziative di consulenza aziendale quali corsi, consulenze, convegni, per un totale di 75 ore, nell’arco dei tre anni successivi alla data di adozione della decisione di concedere il premio.

7. Presupposti oggettivi

7.1 L’azienda, acquisita al 100 per cento in proprietà oppure in affitto, deve essere costituita in maso chiuso.

7.2 Sono ammesse a contributo solo le microimprese, come definite all’art. 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro. Questo criterio si presume soddisfatto se i valori di produzione standard sono inferiori a detti importi.

7.3 Presupposto necessario per l’accesso al contributo è che i valori di produzione dell’intera azienda, determinati in base alla tabella dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria – produzioni standard PS – 2007 Alto Adige – siano contenuti nelle soglie di produzione standard da 3.500,00 euro fino a 10.000,00 euro. Tale tabella fa parte integrante dei presenti criteri.

7.4 Insieme alla domanda di aiuto e alla documentazione comprovante il primo insediamento deve essere presentato un piano di sviluppo aziendale.

8. Precisazioni

8.1 Le superfici situate in province confinanti con la provincia di Bolzano sono prese in considerazione solo se l’azienda agricola ha la propria sede operativa in provincia di Bolzano.

8.2 Per la delimitazione delle superfici si tiene conto del loro effettivo utilizzo, così come riportato nel SIAF (“Sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano”), purché la coltura di fatto esistente vi risulti anche individuata. Le superfici così rilevate non possono in ogni caso superare la consistenza risultante dai dati del catasto.

8.3 È ammessa la riduzione della superficie aziendale nel periodo d’obbligo decennale, purché preventivamente autorizzata dall’Ufficio Proprietà coltivatrice.

8.4 Le aziende a indirizzo zootecnico sono ammesse all’aiuto solo se dispongono di superfici foraggere; devono inoltre rispettare un limite minimo di carico bestiame effettivo presente in azienda di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera e un limite massimo di carico bestiame in dipendenza dalla media altimetrica ponderata delle superfici foraggere, ovvero come previsto dai criteri generali di ammissibilità degli investimenti della sottomisura 4-1 del Piano di Sviluppo rurale della Provincia autonomo di Bolzano 2014-2020.

8.5 Per il calcolo del bestiame si applica il metodo descritto al punto 1 dei criteri generali di ammissibilità degli investimenti della sottomisura 4-1; non è tuttavia consentito alcun superamento del carico di bestiame massimo e non si applica l’esclusione delle superfici dei siti di natura 2000, in cui vige il divieto di spargimento di liquami.

8.6 Per la verifica del carico del bestiame si considera il calcolo dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA), con riferimento alla consistenza media annua. Il limite minimo e massimo di carico bestiame effettivo presente in azienda deve sussistere al momento del pagamento della seconda rata; sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto per le quali, in base all’applicazione del carico massimo di bestiame, i presenti criteri prevedono meno di 2 UBA.

8.7 Le aziende a indirizzo non zootecnico possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati a norma del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche. Il rispetto è accertato e controllato al momento del pagamento della seconda rata del premio.

9. Piano aziendale

9.1 Il piano aziendale deve contenere:

a) la situazione iniziale dell’azienda agricola;

b) le tappe essenziali e gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;

c) i dettagli delle azioni, incluse quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse necessarie allo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;

d) l’impegno ad assolvere i requisiti previsti per l’agricoltore in attività di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e) l’impegno a partecipare ai corsi obbligatori di consulenza aziendale e ad acquisire la qualifica professionale, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda;

f) l’impegno, se non già in possesso di un’adeguata qualifica professionale di cui al punto 6), lettera a), b) o c), di presentare entro 3 anni dalla decisione di concessione del premio l’attestato comprovante una qualifica professionale ai sensi del punto 6), lettera a) o b);

g) l’impegno a osservare tutti gli obblighi assunti nel piano aziendale e a realizzare l’intero progetto di sviluppo aziendale entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla data di adozione della decisione di concedere il premio.

9.2 L’attuazione del piano aziendale deve avere inizio entro nove mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il premio ed essere completata entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla predetta data; solo dopo l’attuazione del piano potrà essere versata la seconda rata del premio. Le date di inizio e di conclusione della fase di attuazione del piano aziendale devono essere comunicate all’Ufficio Proprietà coltivatrice per iscritto. A titolo esemplificativo il piano aziendale potrà prevedere investimenti e spese per:

a) l’acquisto dell’azienda agricola;

b) l’acquisto di terreni;

c) la liquidazione di quote di coeredi;

d) spese legate al passaggio della proprietà (p.es. spese notarili) o spese legate alla conduzione dell’azienda;

e) il canone di affitto per terreni o strutture;

f) l’acquisto di bestiame;

g) l’acquisto di quote e di diritti di produzione;

h) l’acquisto di macchine e di attrezzature;

i) l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di strutture connesse alla produzione, alla conservazione, al confezionamento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti aziendali;

j) la ristrutturazione e la nuova realizzazione di impianti frutticoli, viticoli e simili;

k) la realizzazione e l’ampliamento di serre, tettoie, tunnel, vivai e coperture nonché l’acquisto di impianti di protezione antigrandine;

l) la realizzazione di impianti irrigui, di fabbricati aziendali e di altre opere di miglioramento fondiario;

m) gli investimenti materiali necessari per l’acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza sul lavoro;

n) altri investimenti e altre spese necessarie per la realizzazione del piano aziendale;

o) servizi di consulenza aziendale anche connesse alla stesura del piano aziendale;

p) la partecipazione ad attività formative volontarie oltre alla consulenza aziendale obbligatoria.

9.3 Previa autorizzazione dell’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice, il piano aziendale potrà essere modificato entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla data di adozione della decisione di concedere il premio di primo insediamento, purché prima della liquidazione della seconda rata.

10. Presentazione della domanda

10.1 Sono ammesse all’agevolazione le domande presentate all’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice nel periodo intercorrente tra il primo gennaio e il 31 luglio di ciascun anno.

10.2 Per l’anno 2015 il termine per la presentazione delle domande è prolungato di 30 giorni dall’acquisizione dell’efficacia giuridica dei presenti criteri, ma non oltre il 15 ottobre.

10.3 La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili rispett. del progetto o dell'attività;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico richiesto per il progetto.

10.4 Le domande devono essere presentate entro 12 mesi dall’apertura della posizione IVA in agricoltura, ma in ogni caso prima del compimento del 40esimo anno di età.

Insieme alla domanda deve essere presentato il piano aziendale e consegnato il contratto comprovante il primo insediamento oppure il certificato di eredità. La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell’attuazione del progetto o prima dell’inizio dell’attività indicati nel piano aziendale.

10.5 La persona richiedente deve inoltre documentare oppure dichiarare nella domanda che:

a) si insedia per la prima volta in un’azienda agricola e non ha richiesto in passato, né intende richiedere in futuro, un contributo per finalità analoghe;

b) non ha assunto l’azienda da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento abbia avuto un’età inferiore ai 50 anni e abbia già beneficiato del contributo;

c) possiede una qualifica professionale di cui al punto 6), lettere a), b) o c); se intende presentare in seguito il titolo comprovante la qualifica professionale di cui alla lettera a) o b), la persona richiedente deve specificarlo per iscritto nella domanda e nel piano aziendale;

d) non ha un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

e) non è un’”impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;

f) rispetta le soglie per il potenziale produttivo dell’azienda agricola di cui al punto 7.3;

g) è a conoscenza delle norme che disciplinano il premio per il primo insediamento e degli obblighi specifici, e possiede i requisiti per poter accedere al premio.

11. Impegni

11.1 La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni di impegno:

a) di insediarsi in qualità di titolare dell’azienda e di condurre l’azienda agricola per una durata minima di 10 anni, disponendo dei terreni per tutto il periodo d’obbligo;

b) se non già in possesso di un’adeguata qualifica professionale di cui al punto 6), lettera a), b) o c), di presentare entro 3 anni dalla decisione di concessione del premio l’attestato comprovante una qualifica professionale ai sensi del punto 6), lettera a) o b). Tale impegno deve risultare anche nel piano aziendale;

c) di assolvere i requisiti di agricoltore in attività ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, al massimo entro 18 mesi dall’insediamento;

d) di osservare gli impegni contenuti nel piano aziendale e di realizzare i progetti ivi indicati;

e) di partecipare alle 75 ore di consulenza aziendale obbligatoria;

f) di rispettare, nel caso di aziende agricole a indirizzo zootecnico, il carico di bestiame minimo e massimo;

g) di osservare, nel caso di aziende agricole ad indirizzo non zootecnico, la disposizione di cui al punto 8.7 dei presenti criteri sull’ utilizzo dei prodotti fitosanitari;

h) di accettare sin d’ora eventuali modifiche, anche in materia di controlli e sanzioni, dei presenti criteri.

12. Criteri per la selezione delle domande

12.1 La preferenza viene accordata ad insediamenti con i quali si perseguono finalità ambientali recepite in disposizioni normative UE o con i quali si perseguono le finalità proprie di questa misura; viene assegnato il seguente punteggio:

a) assolvimento di corsi di formazione o di consulenza non obbligatori – 80 punti;

b) coltivazione biologica certificata (mantenimento o conversione) – 70 punti;

c) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate per coprire almeno parte del fabbisogno dell’azienda agricola (energia solare, energia idrica, energia eolica, biogas, materie prime rinnovabili) – 60 punti;

d) assunzione dell’azienda agricola da parte di un soggetto di sesso femminile – 40 punti;

e) assunzione dell’azienda agricola da parte di un soggetto di età inferiore a 35 anni – 30 punti;

f) diversificazione della produzione o della commercializzazione od adesione a cooperative di vendita – 25 punti;

g) investimenti materiali, come riportati nel piano aziendale – 20 punti;

12.2 Il punteggio minimo necessario per il superamento della fase selettiva è di 20 punti.

12.3 Nel caso di parità di punteggio è preferita la persona richiedente più giovane.

13. Tipo e ammontare del contributo

13.1 Il pagamento del premio avviene tramite la concessione di un contributo forfettario in conto capitale suddiviso in due rate. La prima rata pari al 60 per cento viene liquidata dopo la decisione di concessione dell’aiuto, la rata residua pari al 40 per cento dopo il controllo della realizzazione del piano aziendale. L’aiuto non è direttamente legato a determinate tipologie di investimenti, per cui non serve né l’analisi dell’ammissibilità della spesa sostenuta né la rendicontazione contabile per comprovare la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano aziendale.

13.2 In caso di acquisto dalla proprietà il premio di primo insediamento può raggiungere un massimo di 33.000,00 euro; in caso di affitto gli importi sono dimezzati.

13.3 Per il premio sono previste quattro classi di consistenza. La prima classe corrisponde al premio-base di 15.000,00 euro, le ulteriori graduazioni sono stabilite in base ai punti di svantaggio secondo le soglie della sottostante tabella:

Sozio-ökonimische Bedingungen
Condizioni socio-economiche
 

Pacht eines geschlossenen Hofes
Affitto di un maso chiuso

Erwerb eines geschlossenen Hofes

Acquisto della proprietà di un maso chiuso

Grundprämie – ohne Erschwernispunkte

Premio base – senza punti di svantaggio 

7.500,00 €

15.000,00 €

1 – 39 Erschwernispunkte
punti di svantaggio 

10.500,00 €

21.000,00 €

40 – 74 Erschwernispunkte
punti di svantaggio 

13.500,00 €

27.000,00 €

75 und mehr Erschwernispunkte
e più punti di svantaggio 

16.500,00 €

33.000,00 €

14. Esclusione dal contributo

14.1 Il contributo non è concesso a giovani agricoltori o agricoltrici che assumano un’azienda da un imprenditore agricolo o una imprenditrice agricola che, al momento del trasferimento, abbia un’età inferiore ai 50 anni e che abbia già beneficiato del contributo.

14.2 Sono esclusi dal contributo tutti i tipi di società agricole e i relativi soci.

14.3 Il contributo non è concesso se non sono soddisfatti i criteri di ammissibilità e/o se non viene superata la fase selettiva.

14.4 Sono escluse, inoltre, quelle aziende agricole che ai sensi dell’art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 sono considerate “imprese in difficoltà”.

14.5 Sono infine esclusi i giovani agricoltori e agricoltrici che, al momento della presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA in agricoltura da più di 12 mesi.

15. Controlli

15.1 Vengono effettuati controlli a campione nella misura del 6 per cento delle iniziative agevolate. La scelta viene effettuata a caso da una commissione interna composta da tre membri, che sono:

a) il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura,

b) il direttore/la direttrice dell’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice o i loro sostituti,

c) un collaboratore/una collaboratrice dell’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.

15.2 Del procedimento di estrazione viene steso un verbale.

15.3 Per eseguire i controlli la Ripartizione provinciale Agricoltura può rivolgersi ai servizi di altre ripartizioni o a esperti.

15.4 Se i dati da accertare non dovessero risultare dalle banche dati, in caso di necessità, sono effettuati dei controlli in loco.

15.5 Al titolare dell’azienda può essere comunicato un controllo in loco con non più di 48 ore di anticipo. L’esito del controllo è riportato in un apposito verbale. Tale documento deve essere sottoscritto dal funzionario che ha effettuato il controllo.

16. Revoca

16.1 In caso di abbandono della coltivazione dell’azienda agricola o di mancato rispetto degli impegni assunti prima che siano trascorsi 10 anni dalla concessione del contributo, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire l’aiuto nell’entità prevista, comprensivo degli interessi legali.

16.2 Sono fatte salve le ipotesi di forza maggiore o circostanze eccezionali come definite e disciplinate dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, purché comunicate per iscritto dal beneficiario/dalla beneficiaria, o da un suo avente diritto, all’Ufficio Proprietà coltivatrice, entro 15 giorni dalla data in cui la beneficiaria/il beneficiario, ovvero il suo avente diritto, sia in condizione di poterlo fare.

17. Divieto di cumulo

17.1 I presenti aiuti non sono cumulabili con gli aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell’aiuto superiore a quelli indicati nel regolamento (UE) n. 702/2014.

18. Efficacia e applicabilità

18.1 Il presente regime di aiuto diviene efficace dopo che la Commissione europea ha confermato ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 il ricevimento della rispettiva sintesi delle informazioni mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

18.2 Il presente regime di aiuto si applica fino al 31 dicembre 2020.

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