9.1 Il piano aziendale deve contenere:
a) la situazione iniziale dell’azienda agricola;
b) le tappe essenziali e gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;
c) i dettagli delle azioni, incluse quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse necessarie allo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
d) l’impegno ad assolvere i requisiti previsti per l’agricoltore in attività di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
e) l’impegno a partecipare ai corsi obbligatori di consulenza aziendale e ad acquisire la qualifica professionale, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda;
f) l’impegno, se non già in possesso di un’adeguata qualifica professionale di cui al punto 6), lettera a), b) o c), di presentare entro 3 anni dalla decisione di concessione del premio l’attestato comprovante una qualifica professionale ai sensi del punto 6), lettera a) o b);
g) l’impegno a osservare tutti gli obblighi assunti nel piano aziendale e a realizzare l’intero progetto di sviluppo aziendale entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla data di adozione della decisione di concedere il premio.
9.2 L’attuazione del piano aziendale deve avere inizio entro nove mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il premio ed essere completata entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla predetta data; solo dopo l’attuazione del piano potrà essere versata la seconda rata del premio. Le date di inizio e di conclusione della fase di attuazione del piano aziendale devono essere comunicate all’Ufficio Proprietà coltivatrice per iscritto. A titolo esemplificativo il piano aziendale potrà prevedere investimenti e spese per:
a) l’acquisto dell’azienda agricola;
b) l’acquisto di terreni;
c) la liquidazione di quote di coeredi;
d) spese legate al passaggio della proprietà (p.es. spese notarili) o spese legate alla conduzione dell’azienda;
e) il canone di affitto per terreni o strutture;
f) l’acquisto di bestiame;
g) l’acquisto di quote e di diritti di produzione;
h) l’acquisto di macchine e di attrezzature;
i) l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di strutture connesse alla produzione, alla conservazione, al confezionamento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti aziendali;
j) la ristrutturazione e la nuova realizzazione di impianti frutticoli, viticoli e simili;
k) la realizzazione e l’ampliamento di serre, tettoie, tunnel, vivai e coperture nonché l’acquisto di impianti di protezione antigrandine;
l) la realizzazione di impianti irrigui, di fabbricati aziendali e di altre opere di miglioramento fondiario;
m) gli investimenti materiali necessari per l’acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
n) altri investimenti e altre spese necessarie per la realizzazione del piano aziendale;
o) servizi di consulenza aziendale anche connesse alla stesura del piano aziendale;
p) la partecipazione ad attività formative volontarie oltre alla consulenza aziendale obbligatoria.
9.3 Previa autorizzazione dell’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice, il piano aziendale potrà essere modificato entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla data di adozione della decisione di concedere il premio di primo insediamento, purché prima della liquidazione della seconda rata.