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Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole delle località ladine

Allegato 1

Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole delle località ladine

Disposizioni generali

A norma dell’art. 1-quater della L.p. 5/2008 tutte le scuole del primo ciclo possono riconoscere attività formative degli alunni/delle alunne svolte nelle scuole di musica della Provincia, in associazioni sportive o altre offerte formative. A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale queste possono concedere un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica per un massimo di 34 ore.

Nel comma 3 dello stesso articolo viene stabilito che le scuole del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle studentesse/degli studenti maggiorenni possono riconoscere le offerte formative delle scuole di musica della Provincia, del conservatorio di musica e delle associazioni sportive e altre offerte formative extrascolastiche e concedere un esonero per un massimo di 57 ore all’anno.

Indicazioni organizzative

1. Il Consiglio d’istituto o il consiglio di direzione della scuola professionale provinciale provvede all’accreditamento delle istituzioni extrascolastiche e dispone quali offerte formative vengono riconosciute seguendo i seguenti criteri:

a. conformità dall’attività formativa con la funzione educativa della scuola;

b. chiarezza e trasparenza dell’istituzione formativa relativa allo stato giuridico e dell’organizzazione

c. attività pluriennali ed esperienza nell’attività con giovani

d. qualificazione professionale della persona incaricata allo svolgimento dell’attività formativa

e. eventuali altri criteri stabiliti dalla scuola.

L’esonero dall’insegnamento per le scuole del secondo ciclo di istruzione può essere concesso per intero per gli insegnamenti aggiuntivi mentre solo in parte per una o più delle altre materie. Le alunne/gli alunni esonerati sono obbligati ad acquisire in maniera autonoma i contenuti delle ore di lezione non frequentate.

2. Nel determinare l’orario scolastico settimanale le scuole si avvalgono, per quanto possibile, della loro autonomia organizzativa al fine di rendere possibile agli alunni/alle alunne che partecipano ad attività formative extrascolastiche e che hanno chiesto l’ esonero dall’insegnamento la frequenza alle altre attività formative riconosciute.

3. Le scuole prevedono nel piano dell’offerta formativa

a. l’esatta durata e le modalità organizzative delle offerte formative della scuola nell’ambito della quota obbligatoria e degli insegnamenti aggiuntivi;

b. il numero delle ore di insegnamento per gli esoneri temporanei che possono essere concessi ad alunni ed alunne per la partecipazione ad attività formative extrascolastiche riconosciute dalla scuola;

c. indicazioni riguardanti i criteri di qualità per il riconoscimento di attività extrascolastiche;

d. le attività formative extrascolastiche e le relative istituzioni formative.

4. Le scuole pubblicano i seguenti contenuti e moduli

a. elenco delle attività formative extrascolastiche riconosciute con indicazione delle istituzioni formative accreditate;

b. moduli, scadenze e condizioni per le domande che gli esercenti la potestà genitoriale, rispettivamente gli alunni maggiorenni, possono inoltrare per ottenere l’esonero temporaneo ai fini della partecipazione degli alunni e delle alunne ad attività formative extrascolastiche;

c. moduli e scadenze per la conferma della durata di partecipazione effettiva alle attività formative extrascolastiche;

d. scadenze nonché indicazioni per le domande che le associazioni sportive o le altre istituzioni extrascolastiche possono inoltrare per l‘accreditamento.

5. La frequenza di attività formative extrascolastiche, riconosciute nell’ambito dell’esonero dalle attività di insegnamento obbligatorie è parte integrante dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni La partecipazione regolare a dette attività è obbligatoria. In caso di mancata osservanza di tale disposizione, la scuola può revocare l’esonero e disporre il reinserimento nelle attività ordinarie della scuola La frequenza irregolare o l’interruzione di tali attività da parte dei discenti viene comunicata tempestivamente alla scuola da parte delle istituzioni extrascolastiche.

6. Le scuole determinano il termine entro il quale deve essere comunicata da parte delle istituzioni formative la partecipazione alle iniziative formative. Tali attività hanno valenza per il riconoscimento dell’anno scolastico.

7. Per alunni e alunne che fruiscono dell’esonero temporaneo dall’insegnamento in seguito alla partecipazione ad attività formative riconosciute e per i quali la frequenza alle lezioni scolastiche ha inizio più tardi o termina anticipatamente, valgono le disposizioni previste per l’inizio e il termine delle lezioni. Detta regolamentazione non può comportare costi aggiuntivi

8. La scuola può richiedere all’istituzione formativa riconosciuta informazioni sui processi di apprendimento degli alunni/delle alunne riferite alle attività formative.

 

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