(1) I dirigenti delle organizzazioni sindacali con diritto di partecipazione alla contrattazione collettiva di comparto, compreso il comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, hanno diritto, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale, a permessi sindacali orari retribuiti per l’espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi e statutari della rispettiva organizzazione sindacale.
(2) Per i permessi di cui al comma 1 è a disposizione delle organizzazioni sindacali del rispettivo comparto un monte ore annuale complessivo corrispondente al numero dei dipendenti in servizio alla data del 30 novembre dell’anno precedente, moltiplicato per un’ora e mezza. I permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali in proporzione al numero degli iscritti. Rimane salvo il monte ore riservato alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) previsto dal vigente contratto collettivo.
(3) A parziale compensazione delle spese per gli ulteriori distacchi concessi alle confederazioni sindacali ai sensi dell’art. 2, comma 2, il monte ore dei permessi sindacali orari spettanti alle singole confederazioni sindacali è ridotto del dieci percento.
(4) Dal monte ore spettante ai sensi del comma 2 non sono detratte:
- le ore occorrenti per la partecipazione alla contrattazione collettiva di un rappresentante per ogni organizzazione sindacale rappresentativa a livello di comparto;
- le ore di permesso per la partecipazione ai congressi provinciali e nazionali previsti dai rispettivi statuti.
(5) Ulteriori modalità di utilizzo dei permessi possono essere stabilite a livello di comparto, garantendo comunque le ore necessarie ai fini del comma 1 ed escludendo permessi cumulativi a tempo pieno di durata annuale.
(6) Nei comparti con rappresentanza sindacale unitaria (RSU) i contratti collettivi disciplinano l’attribuzione dei permessi anche a tale rappresentanza.