(1) Il presente CCI si applica al comparto del personale dell’Amministrazione provinciale, compreso il personale dell’Istituto per l’edilizia sociale, al comparto del personale del Servizio sanitario provinciale, al comparto del personale dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell’Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano, nonché al comparto del personale insegnante, dirigente ed ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.