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k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 1 (Finalità)                 delibera sentenza

(1)  La Provincia riconosce il diritto all’attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell’economia creativa e dell’innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.

(2)  La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.

(3)  A tal fine la Provincia:

  1. promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione  nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale; 2)
  2. sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali;
  3. promuove o cura direttamente l’acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l’ampliamento, l’attrezzatura, l’arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l’acquisto ed il restauro di opere d’arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali;
  4. può partecipare ad enti culturali;
  5. promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano;
  6. promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media;
  7. promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo;
  8. stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;
  9. dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura;
  10. promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti;
  11. istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti. 3)

(4)  Per sostenere particolari esigenze dell’offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 963 - Modifica alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1127/2016: Approvazione dei criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Amministrazione scuola e cultura ladina
massimeDelibera 5 luglio 2022, n. 476 - Criteri applicativi per la concessione di vantaggi economici per iniziative formative strutturate e almeno annuali nel settore cinematografico
massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 682 - Legge provinciale n. 9/2015: Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 15 giugno 2021, n. 519 - COVID-19 – Misura di sostegno straordinaria a favore delle associazioni culturali locali di volontariato
massimeDelibera 2 febbraio 2021, n. 73 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 28 novembre 2017, n. 1315 - Criteri per l'acquisto di opere d'arte da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca e revoca della deliberazione n. 1429/2012
massimeDelibera 31 gennaio 2017, n. 111 - Legge provinciale del 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per l’incentivazione delle attività di carattere educativo da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza scolastica ladina e Diritto allo studio (modificata con delibera n. 32 del 02.02.2024)
massimeDelibera 17 gennaio 2017, n. 32 - Criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici per la promozione del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 27 dicembre 2016, n. 1477 - Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 9 agosto 2016, n. 886 - Legge provinciale n. 9/2015: Approvazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonchè per le pubblicazioni e per l'attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino (modificata con delibera n. 153 del 08.03.2022, delibera n. 819 del 26.09.2023 e delibera n. 935 del 24.10.2023)
2)
La lettera a) dell'art. 1, comma 3, è stata così integrata dall'art. 4, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
3)
La lettera k) dell’art. 1, comma 3, è stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 2 (Vantaggi economici per attività  culturali ed artistiche)                        delibera sentenza

(1)  Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 3, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro. 4)

(2)  I vantaggi economici possono essere concessi sotto forma di:

  1. contributi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, corredata dalla prova di pagamento;
  2. sussidi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di una relazione sul loro utilizzo. L’ammontare dei sussidi è limitato. Il loro importo massimo possibile è stabilito con delibera della Giunta provinciale;
  3. assegnazioni, le quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di conti consuntivi approvati, corredati di una relazione sull’attività svolta. Delle assegnazioni possono usufruire le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori.

(3)  I vantaggi economici possono anche essere attribuiti attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. I vantaggi economici possono essere concessi anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sostengono i beneficiari e le beneficiarie anche con attività di consulenza, formazione e di trasferimento del know-how.

(4)  Per assicurare continuità di programmazione ad attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, possono essere disposte, con provvedimento motivato, imputazioni di spesa a carico di non più di tre esercizi finanziari successivi.

(5)  La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l’attività di giovani creativi e creative nonché imprenditori e imprenditrici culturali che iniziano la loro attività.

(6)  Le cadenze e i termini per la liquidazione dei vantaggi economici da parte degli uffici provinciali sono fissati in modo da tenere conto possibilmente della programmazione delle organizzazioni richiedenti, allo scopo di ridurre al minimo l'accensione di prestiti in attesa della liquidazione di cui sopra.

(7)  Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste.

(8)  Possono essere inoltre assegnati premi a singole persone ovvero a organizzazioni per lavori di ricerca o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'educazione e della scienza. La Giunta provinciale determina l'ammontare e la denominazione dei premi e nomina le relative commissioni e sottocommissioni. 5)

(9)  Per le materie di cui al presente articolo possono essere richiesti pareri a organizzazioni o esperti esterni all’Amministrazione provinciale.

(10)  Per i compensi ad artisti e artiste e ad intellettuali di chiara fama è consentito derogare, con provvedimento motivato, agli importi massimi fissati quale onorario per i relatori e per le relatrici.

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 963 - Modifica alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1127/2016: Approvazione dei criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Amministrazione scuola e cultura ladina
massimeDelibera 24 gennaio 2023, n. 59 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1049 - Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione servizio giovani, educazione permanente e conoscenza del tedesco seconda lingua e lingue straniere e del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano (vedi anche delibera n. 59 del 24.01.2023) (modificata con delibera n. 721 del 29.08.2023)
massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 682 - Legge provinciale n. 9/2015: Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 15 giugno 2021, n. 519 - COVID-19 – Misura di sostegno straordinaria a favore delle associazioni culturali locali di volontariato
massimeDelibera 1 giugno 2021, n. 472 - Covid-19 – Misura di sostegno straordinaria a favore di artiste e artisti
massimeDelibera 2 febbraio 2021, n. 73 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente
massimeDelibera 1 dicembre 2020, n. 980 - Emergenza COVID-19: Aumento dell'importo del sussidio straordinario a favore di artisti e artiste ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 559 dd. 28 luglio 2020
massimeDelibera 28 luglio 2020, n. 559 - Emergenza COVID-19: Misura di sostegno straordinaria per artisti senza contratto di lavoro dipendente
massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 348 - Covid-19 - Cultura italiana - anticipo termini per la presentazione di vantaggi economici al 31 luglio 2020
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1109 - Aggiornamento dell'importo orario convenzionalmente stabilito per le prestazioni rese a titolo di volontariato
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 15 novembre 2016, n. 1236 - Legge provinciale n. 9/2015: Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici ad artisti e artiste da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana
massimeDelibera 9 agosto 2016, n. 886 - Legge provinciale n. 9/2015: Approvazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonchè per le pubblicazioni e per l'attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino (modificata con delibera n. 153 del 08.03.2022, delibera n. 819 del 26.09.2023 e delibera n. 935 del 24.10.2023)
massimeDelibera N. 2912 del 10.08.2005 - Approvazione dei criteri relativi all'incentivazione delle attività ed investimenti culturali per il gruppo linguistico ladino
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
4)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
5)
L'art. 2, comma 8, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)    delibera sentenza

(1)  La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura.

(2)  L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.

(3)  La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro. 6) 7)

massimeDelibera 30 maggio 2023, n. 464 - Approvazione dei nuovi criteri per la gestione ed il funzionamento del Registro provinciale degli artisti e delle artiste e revoca della deliberazione n. 614 del 30 agosto 2022
6)
L’art. 2/bis è stato inserito dall’art. 3, comma 2, della L.P. 19 agosto 2021. n. 9.
7)
L'art. 2/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 3 (Consulte culturali) 

(1)  La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l’individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della Giunta provinciale ne fa parte e funge da presidente.  8)

(2)  Le consulte culturali si riuniscono in seduta congiunta in veste di Consulta culturale provinciale che funge da organo consultivo, con funzioni di supporto, per l’individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale. Ciascuno dei tre componenti della Giunta provinciale competenti per la cultura funge, a rotazione, da presidente per un terzo del mandato di legislatura. La Consulta culturale provinciale si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l’anno.

(3)  Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale. 9)

(4)  10)

(5)  Ai/alle componenti e ai segretari/alle segretarie delle consulte culturali, commissioni e sottocommissioni sono corrisposti, in quanto spettanti, i gettoni di presenza e il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. 11)

8)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
9)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
10)
L'art. 3, comma 4, è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
11)
Il testo tedesco dell'art. 3, comma 5, è stato modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)          delibera sentenza

(1)  Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale.

(2)  Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali:

  1. Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;
  2. Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento;
  3. Fondazione Museion;
  4. Teatro Stabile di Bolzano;
  5. Vereinigte Bühnen Bozen;
  6. Teatro e Kurhaus di Merano.

(3)  Gli statuti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un’adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I/Le rappresentanti della Provincia nei suddetti organi sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dei componenti di Giunta competenti per la cultura. Anche i cambiamenti della forma giuridica o la partecipazione di altri soggetti devono essere approvati dalla Giunta provinciale.

(4)  Oltre al versamento della quota sociale statutariamente prevista ed in base ad un programma annuale del rispettivo ente, la Provincia puó concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie.

(5)  La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.

(6)  Una volta all’anno gli/le assessori/e competenti relazionano in Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia a tali enti culturali.

massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1429 - Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea: Approvazione dello statuto e revoca delle deliberazioni n. 2441 del 03/07/2006, n. 5013 del 29/12/2006 e n. 1145 del 27/04/2009
massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 684 - Fondazione "Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti" - Approvazione dello statuto
massimeDelibera 14 marzo 2017, n. 280 - Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento: Statuto nuovo
massimeDelibera 26 aprile 2016, n. 442 - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano: Approvazione dello statuto nuovo e revoca delle deliberazioni n. 1777 del 26 maggio 2003 e n. 2613 del 21 luglio 2008 (modificata con delibera n. 376 del 09.05.2023)
massimeDelibera 27 dicembre 2012, n. 1983 - Associazione "Vereinigte Bühnen Bozen", Bolzano: Approvazione dello statuto nuovo
massimeDelibera N. 1872 del 03.06.2008 - Ente Gestione Teatro e Kurahus di Merano: Approvazione dello statuto nuovo

Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali)   delibera sentenza

(1)  Per il sostegno alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), la Provincia concede vantaggi economici a favore di:

  1. enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività in provincia;
  2. imprese editoriali per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale;
  3. persone private originarie della provincia di Bolzano o qui residenti.

(2)  La Provincia realizza e promuove inoltre interventi connessi a pubblicazioni di interesse provinciale:

  1. manifestazioni, iniziative e ricerche;
  2. acquisizione di pubblicazioni, lasciti e lasciti in vita,
  3. concorsi e premi.
massimeDelibera 6 dicembre 2016, n. 1350 - Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana per la promozione delle pubblicazioni e delle attività editoriali

Art. 6 (Cinema e media)      delibera sentenza

(1)  Nell’ambito della promozione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:

  1. iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità;
  2. interventi di promozione e sviluppo dell’economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi media;
  3. acquisto o deposito di materiali per arricchire il patrimonio filmico e audiovisivo delle proprie mediateche e dell’archivio filmico;
  4. produzione o coproduzione di documentari e cortometraggi nonché preacquisto o acquisto di diritti di utilizzazione su opere da realizzare o già realizzate di interesse provinciale;
  5. acquisti di attrezzature tecniche per il funzionamento delle proprie postazioni per lavori di videoproduzione; 
  6. interventi di formazione e aggiornamento nonché di sensibilizzazione sull’uso dei media;
  7. attività di consulenza per l’uso dei media a fini educativo-culturali e relativo prestito;
  8. sussidi per la proiezione di film di qualità.

(2)  Beneficiari sono:

  1. enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro nonché singole persone che svolgano la loro attività in provincia;
  2. società di produzione audiovisiva e cinematografica operanti in provincia per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locale;
  3. cineasti/e per opere prime;
  4. esercenti cinematografici.
massimeDelibera 5 luglio 2022, n. 476 - Criteri applicativi per la concessione di vantaggi economici per iniziative formative strutturate e almeno annuali nel settore cinematografico
massimeDelibera 27 dicembre 2016, n. 1477 - Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 6 dicembre 2016, n. 1362 - Legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per la promozione di film e media per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 3 ottobre 2005, n. 3652 - Approvazione dei termini e delle modalità per la prestazione delle domande di assegnazione di sussidi, nonché per la liquidazione degli stessi ai sensi della legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 25 "Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità" (modificata con delibera n. 269 del 30.1.2006 e delibera n. 1896 del 17.12.2012)

Art. 7 (Attività di carattere educativo)           delibera sentenza

(1)  La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti e fondazioni operanti in provincia di Bolzano, ai quali – se di interesse provinciale – essa può anche partecipare, nonché ad associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a singole persone, sempre operanti in provincia di Bolzano. In caso di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4. 12)

(2)  Fra le attività ai sensi del comma 1 rientrano anche corsi, attività didattiche e scolastiche, compreso il finanziamento di scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di università private, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti nonché l’acquisto di materiale didattico e scientifico.

massimeDelibera 3 ottobre 2023, n. 849 - Fondazione per il sostegno del sistema educativo della Direzione Istruzione e Formazione tedesca
massimeDelibera 20 settembre 2022, n. 670 - Criteri per la concessione di contributi a scuole paritarie con lingua d'insegnamento tedesca per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo
massimeDelibera 31 gennaio 2017, n. 111 - Legge provinciale del 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per l’incentivazione delle attività di carattere educativo da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza scolastica ladina e Diritto allo studio (modificata con delibera n. 32 del 02.02.2024)
massimeDelibera 15 dicembre 2008, n. 4722 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole riconosciute secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale del 17.11.2008, n. 4251 ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (modificata con delibera n. 1570 del 27.09.2010 e delibera n. 806 del 20.10.2020)
massimeDelibera N. 466 del 19.02.2007 - Criteri e modalità per il finanziamento dello Studio Teologico Accademico Bressanone (articolo 1, comma 2, lettera e), della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche)
massimeDelibera N. 4753 del 12.12.2005 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie in lingua italiana per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo
massimeDelibera N. 440 del 17.02.2003 - Criteri e modalità per l'erogazione di contributi ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, nel settore delle attività di formazione e aggiornamento per il personale direttivo, docente, ed educativo delle scuole in linuga italiana
12)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3 della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali)  

(1)  Per migliorare l’offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, la Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, anche a seguito di procedura negoziata, nei limiti di valore consentiti dalla vigente normativa. Tali contratti possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi a favore della Provincia.

(2)  I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessora o assessore alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate e assegnazione ai relativi capitoli di spesa. La stessa procedura è seguita per le elargizioni di denaro o altri proventi economici che la Provincia riceve da soggetti pubblici o privati per il finanziamento di iniziative educative e culturali.

Art. 9 (Criteri di attuazione)

(1)  I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 10 (Abrogazioni) 

(1)  Con effetto dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  1. la legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12;
  3. la legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, e successive modifiche;
  4. l’articolo 5 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1;
  5. la legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche;
  6. la legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche;
  7. la legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche.

Art. 11 13) 

13)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera c), della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 12 (Disposizioni finanziarie) 

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04110, 04115, 04116, 04130, 04140, 06100, 06105, 06110, 06115, 06145, 06150, 06200, 06205 e 06220 a carico dell’esercizio 2015 e approvati per gli interventi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche, alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, e successive modifiche, all’articolo 5 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, e successive modifiche, alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche, e alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche, abrogati dall’articolo 10 della presente legge.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 13  14)

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

14)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
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